Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.32256 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18112/20116 proposto:

FIDEURAM – INTESA SAN PAOLO PRIVATE BANKING S.P.A., già Banca Fideuram S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio degli avvocati RENATO SCOGNAMIGLIO, CLAUDIO SCOGNAMIGLIO che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 123, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO SPINOSA, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRA TOCCI, STEFANIA CORSINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 879/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/01/2016 R.G.N. 1010/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2021 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

Il Tribunale di Firenze respingeva l’opposizione al D.I. n. 602 del 2009 proposta da Fideuram s.p.a., confermando il titolo giudiziale di riconoscimento del credito del dipendente G. per l’importo di Euro 345,00 relativo alla voce retributiva VAP per l’anno 2008, oggetto di accordo sindacale aziendale del 15.7.08.

Proponeva appello Fideuram s.p.a..

Con sentenza depositata l’11.1.16, la Corte d’appello di Firenze respingeva il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Fideuram s.p.a., affidato a tre motivi, cui resiste il G. con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

Le parti hanno prodotto atto di rinuncia al presente ricorso, accettato dalla controparte.

Che pertanto il processo deve dichiararsi estinto senza luogo a provvedere sulle spese ex art. 391 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 7 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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