LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22616/2019 proposto da:
C.E., rappresentata e difesa dall’avvocato Achille Buonfigli, del Foro di Ascoli Piceno;
– ricorrente –
contro
COOPERATIVA ABITAT 81 SCARL, IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Marozzi, del Foro di Ascoli Piceno;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 723/2019 della Corte d’appello di Ancona, depositata il 15/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/09/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– la signora C.E. impugna per cassazione la sentenza della la Corte d’appello di Ancona che rigettando il di lei gravame ha confermato la declaratoria di inammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c., dalla medesima proposto nei confronti della Società Cooperativa Edilizia Abitat 81 a.r.l.;
– in particolare, con citazione del 2004 la C. aveva convenuto la Cooperativa per sentire emettere la sentenza sostitutiva del rogito previo pagamento da parte sua dell’importo di Euro 9572,00 quale saldo del prezzo dell’immobile oggetto dell’atto di prenotazione effettuato nel 2000 dal marito M.R., socio della Cooperativa e dell’atto di consegna del 6 giugno 2001;
– costituendosi nel giudizio di primo grado la Cooperativa resisteva alla domanda attorea eccependone l’infondatezza per non avere la parte attrice corrisposto la somma convenuta quale corrispettivo né essersi accollata il mutuo restando debitrice della Cooperativa per il residuo importo di Euro 20.658;
– al termine del giudizio di primo grado e ritenute superflue le istanze istruttorie avanzate dalle parti, l’adito Tribunale dichiarava inammissibile la domanda attorea in quanto la parte non aveva prodotto i documenti necessari al fine di accertare la disponibilità del bene oggetto della richiesta sentenza in capo al promittente venditore;
-la Corte d’appello ha respinto l’impugnazione osservando, quanto alla denunciata omissione di pronuncia, che, ai fini della pronuncia di cui all’art. 2932 c.c., è indispensabile che il giudice accerti la disponibilità di detti beni in capo al promittente venditore essendo chiamato a svolgere una verifica che ricalca quella esercitata dal notaio nella redazione del rogito di compravendita immobiliare, controllo non potuto svolgere nel caso di specie a causa della mancata produzione dei necessari documenti da parte dell’attrice;
– tali documenti, inoltre, non potevano essere prodotti nel giudizio di appello come, invece, effettuato dall’appellante, senza incorrere nella declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3;
– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla sig.ra C. con ricorso affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso la Cooperativa che ha, altresì, depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per avere la corte d’appello omesso di pronunciarsi sul primo motivo di gravame proposto dalla C.;
– l’appellante aveva impugnato la sentenza del tribunale deducendo che costituiva presupposto preliminare alla verifica della documentazione prodotta ai fini dell’accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., l’accertamento, a fronte dell’eccezione sollevata dalla Cooperativa, dell’adempimento al contratto preliminare da parte del promissario acquirente;
– assume la ricorrente che la corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi su detto motivo di impugnazione, ribadendo che la documentazione relativa all’immobile oggetto dell’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto non costituisce un presupposto della domanda bensì una condizione dell’azione che poteva intervenire anche in corso di giudizio;
– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’omissione di pronuncia sul medesimo motivo di gravame quale violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato che l’accertamento delle condizioni per poter accogliere o meno la domanda di trasferimento dell’immobile ex art. 2932 c.c. e cioè l’adempimento da parte dell’attrice alle obbligazioni del preliminare, costituiva accertamento logicamente preliminare ad ogni altra verifica ed era stato omesso dalla pronuncia di inammissibilità della domanda;
– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che nel giudizio per l’esecuzione specifica dell’obbligazione di contrarre il definitivo contratto di trasferimento immobiliare sia ravvisabile l’inammissibilità della domanda in caso di mancata acquisizione agli atti del giudizio della certificazione ipocatastale ventennale della conservatoria dei registri immobiliari da cui emerga la titolarità del bene ovvero la relazione notarile sostitutiva nonché i documenti identificativi del bene (mappe catastali, planimetrie);
– assume la ricorrente che l’unica fattispecie di inammissibilità elaborata dalla giurisprudenza nei confronti della domanda ex art. 2932 c.c., attiene alla domanda che per il suo contenuto sia intesa a produrre effetti che non rispecchiano la volontà espressa dalle parti nel contratto preliminare e che la produzione della documentazione non è sanzionabile con la declaratoria di inammissibilità della domanda ma costituisce una condizione dell’azione che può intervenire anche in corso di causa fino al momento di decisione della lite (cfr. fra le ultime pronunce in tal senso, Cass. 6684/2019);
– con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c. e dell’art. 345 c.p.c., per avere la corte territoriale accolto l’eccezione di inammissibilità delle produzioni documentali effettuate in grado d’appello, in violazione del consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo la quale la documentazione relativa all’immobile oggetto della domanda di trasferimento costituisce una condizione dell’azione, che ne giustifica l’acquisizione anche officiosa in virtù dei poteri del giudice di cui all’art. 213 c.p.c., sottraendosi al principio dispositivo proprio del processo civile;
– i quattro motivi del ricorso sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente;
– si tratta di censure fondate;
– la ricorrente evidenzia l’erroneità del percorso argomentativo svolto dalla corte d’appello e fondato sulla declaratoria di inammissibilità della domanda in conseguenza della mancata produzione dei documenti ritenuti indispensabili presupposti della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.;
– rileva in proposito il principio affermato dalla Corte secondo il quale nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, la conformità catastale oggettiva di cui alla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, costituisce una condizione dell’azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può accogliere la domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione; viceversa, il giudice non è tenuto a verificare la ricorrenza della c.d. conformità catastale soggettiva, consistente nella coincidenza del promittente venditore con l’intestatario catastale del bene, in quanto non costituisce una condizione dell’azione e la sua mancanza non impedisce l’emissione di una sentenza costitutiva di trasferimento del fabbricato ex art. 2932 c.c. (cfr. Cass. 20526/2020; id. 12654/2020; id. 21721/2019);
– ciò posto, nel caso di specie la corte territoriale ha erroneamente pronunciato l’inammissibilità della domanda nonostante la produzione documentale effettuata dall’appellante nel giudizio di impugnazione;
– il ricorso e’, pertanto, da accogliere con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che riesaminerà l’appello alla luce dei principi di diritto sopra richiamati e provvederà, inoltre, alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021