Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.32268 del 05/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10735/2020 proposto da:

V.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Migliaccio, per procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositato l’11/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2021 dal Cons. Dott. CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto emesso l’11-10-2019 il Giudice di Pace di Napoli ha convalidato il provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica prot. 117 del 10-10-2019 di V.A., cittadino albanese, disposto dalla Questura di Napoli in esecuzione del decreto di espulsione emesso nei confronti dello stesso cittadino straniero in data 10-10-2019 dal Prefetto di Napoli ai sensi dell’art. 13 T.U. Imm..

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo il ricorrente denuncia “error in procedendo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c.”. Deduce che il Giudice di Pace ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione, sollevata in sede di udienza di convalida, di manifesta nullità del decreto di espulsione, intimato ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a) T.U. Imm., ossia perché entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera. Rileva di avere fatto regolare ingresso nel territorio nazionale, avvenuto in data 26-6-2019 dalla frontiera esterna di Bari, come da vidimazione apposta a pag. 12 del suo passaporto, che allega al ricorso, unitamente agli altri documenti richiamati nel verbale d’udienza.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Secondo l’orientamento di questa Corte a cui il Collegio intende dare continuità, poiché le ipotesi di violazione che possono giustificare l’espulsione sono rigorosamente descritte dalla vigente normativa, configurandosi il provvedimento espulsivo come atto a contenuto vincolato, la materia di indagine è costituita dalla sussistenza della specifica ipotesi contestata all’espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell’espulsione; ne consegue che, disposta tale ultima misura per essersi lo straniero sottratto ai controlli di frontiera, deve essere verificata, in fatto, la sussistenza di una tale circostanza, non potendo, altrimenti, l’espulsione essere confermata dal giudice (cfr. Cass. 20668/2005).

Come chiarito anche dalla Corte Costituzionale (sent. 105/2001), il giudice della convalida è tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 13 (ovvero il rispetto delle condizioni di legge per l’espulsione) e dovrà rifiutare la convalida tanto nel caso in cui un provvedimento – di espulsione con accompagnamento -manchi del tutto, quanto in quello in cui tale provvedimento, ancorché esistente, sia stato adottato al di fuori delle condizioni previste dalla legge (cfr. Cass. 17407/2014 e Cass. 27692/2018).

2.2. Nel caso di specie la proposizione dell’eccezione di nullità del decreto di espulsione nei termini illustrati in ricorso, quale ipotesi di manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo rilevabile ex actis, risulta effettivamente dal verbale d’udienza dell’11-10-2019 (foglio C) e il Giudice di Pace non si è pronunciato su detta eccezione, sicché ricorre il vizio denunciato.

Ne conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione senza rinvio del decreto impugnato, potendosi decidere nel merito la causa a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

3. Le spese di lite del giudizio di merito e di quello di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato Luigi Migliaccio, dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato e annulla il provvedimento di accompagnamento alla frontiera emesso nei confronti del ricorrente in data 10-10-2019 dalla Questura di Napoli.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, liquidate in Euro 1.000,00, e del giudizio di legittimità, liquidate in Euro2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge, e ne ordina la distrazione in favore dell’avvocato Luigi Migliaccio, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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