LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 12977/2014 proposto da AGENTE DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA SUD s.p.a., quale incorporante di Equitalia Polis s.p.a., CF *****, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura in calce al ricorso dall’avv. Di Fiore Michele, elettivamente domiciliato in Roma alla v. Ottaviano n. 42 presso lo studio dell’avv. Lo Giudice Bruno;
– ricorrente –
contro
L.G. (*****);
– intimato –
avverso la sentenza n. 18793 depositata in data 15 gennaio 2014 della Commissione tributaria provinciale di Napoli;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2020 dal relatore Dott. Ceniccola Aldo.
RILEVATO
Che:
La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza del 15.1.2014, accoglieva il ricorso proposto da L.G. per l’ottemperanza di altra sentenza della Commissione provinciale che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso tre cartelle esattoriali e la conseguente iscrizione ipotecaria.
La Commissione osservava che se, in effetti, Equitalia s.p.a. aveva ottemperato, sebbene dopo la proposizione del ricorso, alla cancellazione dell’ipoteca, lo stesso non era avvenuto in relazione all’annullamento delle cartelle, sicchè a tanto doveva provvedere un commissario “ad acta” che veniva contestualmente nominato.
Avverso tale sentenza Equitalia Sud propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente è rimasto intimato.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70 e dell’art. 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) avendo la sentenza impugnata ritenuto che la pronuncia, oggetto del giudizio di ottemperanza, avesse statuito riguardo all’annullamento delle cartelle.
2. Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di giudizio di ottemperanza e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), avendo il giudice di prime cure erroneamente preteso dal ricorrente un adempimento (l’annullamento delle cartelle) che compete esclusivamente all’Ente titolare della pretesa tributaria.
3. I due motivi, che possono essere congiuntamente trattati in quanto connessi, sono fondati.
4. Esaminando il contenuto della sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza (trascritta nel corpo del ricorso proposto da Equitalia) emerge che, nonostante il contribuente avesse impugnato sia le cartelle che l’iscrizione ipotecaria ed il giudice tributario avesse poi accolto il ricorso, il sindacato sulle cartelle ebbe ad oggetto esclusivamente la questione della prova della loro notifica, non fornita dal concessionario. Questa ragione, unitamente al riscontro del mancato avviso di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2, indusse dunque il giudice del merito ad ordinare (soltanto) la cancellazione dell’ipoteca (poi spontaneamente eseguita dal concessionario).
4.1. Questo essendo lo specifico profilo sul quale si è formato il giudicato, l’annullamento delle cartelle (omesso dalla prima sentenza e poi ordinato dal giudice dell’ottemperanza) si pone al di fuori di tale perimetro e ciò per le seguenti due concomitanti ragioni.
4.2. In primo luogo va rilevato, in via pregiudiziale di rito ex art. 382 c.p.c., che il giudizio di ottemperanza non è esperibile per dare attuazione alle sentenze di annullamento di un atto che, avendo effetti caducatori, sono autoesecutive (Cass. 6/12/2018, n. 31601).
4.3. Inoltre va in ogni caso rilevato che nella sentenza di merito, oggetto del giudizio di ottemperanza, manca un chiaro riferimento ad una decisione di annullamento delle cartelle, essendosi quella pronuncia limitata a dichiarare l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria (a cagione della nullità della notifica delle cartelle) e ad ordinarne la cancellazione a cura e spese dell’Equitalia.
4.4. Ha errato, dunque, la CTP nel ritenere ammissibile il giudizio di ottemperanza riguardo all’annullamento di cartelle esattoriali (per altro nemmeno disposto dal giudice del merito), e nel nominare il commissario “ad acta” per i necessari adempimenti.
5. Le ragioni che precedono impongono dunque l’accoglimento del ricorso, sicchè la sentenza impugnata deve essere cassata e, decidendo nel merito, il ricorso in ottemperanza va dichiarato inammissibile.
6. Compensa le spese dei precedenti gradi di giudizio, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso per ottemperanza.
Compensa le spese dei precedenti gradi di giudizio e pone a carico del contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 3.000 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Euro 200,00 per esborsi, nonchè I.V.A. e c.p.A..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021