Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.32363 del 08/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18652/2015 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI n. 2, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO, TERESA OTTOLINI, che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 175/2014 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 12/02/2014 R.G.N. 852/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/06/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 12.2.2014, il Tribunale di Firenze ha rigettato, per quanto rileva in questa sede, la domanda di M.V. volta a conseguire le prestazioni previdenziali dovutegli in dipendenza del trauma cranico riscontratogli in occasione dell’infortunio occorsogli in data ***** e del successivo intervento chirurgico al quale aveva dovuto sottoporsi;

che avverso tale pronuncia, a seguito di ordinanza d’inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c., M.V. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che l’INAIL ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo e il secondo motivo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 41 c.p. e T.U. n. 1124 del 1965, artt. 2, 3, 78 e 79, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere il Tribunale ritenuto che non sussistesse alcun nesso causale tra il risanguinamento dell’ematoma subdurale preesistente all’infortunio e l’infortunio stesso, nonostante il principio di equivalenza delle condizioni e l’insussistenza di cause di per se sole sufficienti a cagionare l’evento;

che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di omesso esame circa un ulteriore fatto decisivo per il giudizio, per non avere il Tribunale considerato che dalla stessa relazione peritale disposta in prime cure era emerso che gli ematomi riscontrati successivamente all’infortunio erano due, e non uno soltanto;

che, con riguardo ai primi due motivi, va premesso che costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore da solo sufficiente a produrre l’evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (così, tra le più recenti, Cass. nn. 6105 del 2015, 27952 del 2018);

che, ciò posto, ha evidentemente errato il Tribunale nel ritenere che il risanguinamento dell’ematoma subdurale preesistente, ancorché provocato dal trauma conseguito all’infortunio e in dipendenza del quale il ricorrente aveva dovuto sottoporsi ad intervento chirurgico, non dovesse considerarsi “conseguenza” dell’infortunio stesso, atteso che le c.d. “concause di lesione”, vale a dire quegli stati morbosi preesistenti che di per sé non costituiscono inabilità ma che concorrono a rendere l’esito della lesione da infortuni più grave che in un organismo che ne sia immune, trovano la fonte normativa della loro rilevanza giuridica direttamente nel principio di causalità, enunciato dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 2, per il quale l’efficienza causale va valutata, diversamente che per l’inabilità, non in astratto, in relazione ad un ipotetico lavoratore medio, ma in concreto, rispetto alle condizioni fisiche individuali del lavoratore infortunato ed alle sue personali capacità di resistenza alla specifica causa violenta, di talché la quota di efficienza causale in ipotesi addebitabile alla concausa di lesione preesistente non ha alcun valore giuridico “sottrattivo” e l’inabilità, nella sua valutazione complessiva ex art. 78, T.U. cit., dev’essere attribuita integralmente alla lesione da infortunio o da malattia professionale, che si carica di una efficienza causale totale ed esclusiva, sia che la concausa di lesione preesistente sia lavorativa, sia che sia extralavorativa (così, in particolare, Cass. n. 3467 del 2005, in motivazione);

che altrettanto fondato è il terzo motivo, non avendo il Tribunale punto considerato, ai fini della valutazione delle conseguenze dell’infortunio, che dalla stessa relazione peritale emergeva che gli ematomi diagnosticati all’odierno ricorrente erano due e non soltanto quello subdurale preesistente all’infortunio (cfr. la relazione di CTU debitamente trascritta a pag. 7 del ricorso per cassazione); che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, ex art. 383 c.p.c., comma 4, alla Corte d’appello di Firenze, quale giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio c.d. restitutorio (Cass. n. 6326 del 2019);

che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021

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