Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.32364 del 08/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20151/2015 proposto da:

AUTORITA’ PORTUALE DI VENEZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati ANDREA ROSSI, FRANCESCA SALVATORI, che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/05/2015 R.G.N. 209/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/06/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 15.5.2015, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’Autorità Portuale di Venezia a rifondere all’INAIL il costo delle prestazioni previdenziali relative alla malattia professionale contratta da G.V., già associato della locale Compagnia dei Lavoratori Portuali e addetto al carico e scarico merci dal 1963 al 1992;

che avverso tale pronuncia l’Autorità Portuale di Venezia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che l’INAIL ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 84 del 1994, artt. 6 e 20, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto la sussistenza della sua legittimazione passiva in quanto ente succeduto al Provveditorato al Porto di Venezia, ente pro tempore organizzatore delle attività di carico e scarico merci appaltate alla Compagnia Lavoratori Portuali cui era associato il lavoratore in danno del quale si era manifestata la malattia professionale;

che il motivo è infondato, essendosi ormai chiarito che sulle Autorità portuali istituite dalla L. n. 84 del 1994, gravano i debiti risarcitori scaturenti da rapporti di lavoro intercorsi con le preesistenti organizzazioni portuali, per avere la citata Legge disposto un meccanismo successorio nella totalità dei rapporti giuridici in corso (così Cass. n. 19749 del 2019, sulla scorta di Cass. n. 49 del 2017);

che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 12.200,00, di cui Euro 12.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021

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