LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24284/2016 proposto da:
U.L.S.S. ***** AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N. *****
ALTO VICENTINO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO CALGARO;
– ricorrente –
contro
B.S., BA.GI., C.L., D.F., J.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94/8, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA FIORE, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI TORRICELLI, PAOLO ZANARDI;
– controricorrenti –
e contro
L.L.;
– intimato –
avverso la sentenza non definitiva n. 327/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/09/2016 R.G.N. 547/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.
RILEVATO
Che:
1. la Corte di Appello di Venezia, con sentenza non definitiva pubblicata il 7 settembre 2016, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato, per quanto qui interessa, il diritto dei dirigenti medici in epigrafe ad ottenere dalla Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. ***** Alto Vicentino “il pagamento, con il compenso previsto per il lavoro straordinario e con le maggiorazioni previste dai CCNL di riferimento tempo per tempo vigenti, delle ore prestate oltre l’orario normale di servizio per l’espletamento dei turni di guardia medica notturna e festiva”, somme da quantificarsi nel prosieguo del giudizio;
2. la Corte, “essendo pacifico in causa che i ricorrenti hanno protratto la prestazione lavorativa, oltre le 38 ore settimanali, per effettuare turni di guardia notturni e festivi”, ha richiamato a sostegno del decisum precedenti di legittimità dai quali evincere che, se in linea di massima la retribuzione di risultato compensa anche l’eventuale superamento dell’orario di lavoro dei dirigenti medici, sulla scorta della contrattazione collettiva applicabile, in alcuni casi ivi specificamente individuati, come nell’ipotesi di turni di guardia, spetta al dirigente il compenso per il lavoro straordinario;
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso del 18.10.2016 l’azienda sanitaria soccombente con unico articolato motivo; hanno resistito con controricorso gli intimati in epigrafe, che hanno anche comunicato memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. con il motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 65 del CCNL del 5 dicembre 1996 dell’area della dirigenza medica e sanitaria e dell’art. 14, comma 2, del successivo CCNL 2002/2005, per avere la Corte territoriale disconosciuto che l’indennità di risultato “compensa il lavoro dei dirigenti medici superiore al lavoro ordinario di 38 ore la settimana, anche per lo svolgimento di lavoro notturno, festivo”;
2. il motivo è infondato;
neanche parte ricorrente contesta, in punto di fatto, l’accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla circostanza che la rivendicazione economica per il lavoro straordinario, azionata dai dirigenti medici in contesa, riguarda “turni di guardia medica, notturna e festiva”;
il motivo di gravame non si confronta adeguatamente con tale aspetto decisivo, invocando piuttosto il più generale principio di diritto secondo il quale l’art. 65 del c.c.n.l. 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria, nel prevedere la corresponsione di una retribuzione di risultato compensativa anche dell’eventuale superamento dell’orario lavorativo per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato, esclude in generale il diritto del dirigente ad essere compensato per lavoro straordinario, senza che, dunque, sia possibile la distinzione tra il superamento dell’orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, poiché la complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri ed immancabili dell’incarico affidatogli (v. Cass. SS.UU. n. 9146 del 2009);
tuttavia questa Corte ha più volte chiarito che di tale principio generale si trova conferma proprio nelle ipotesi in cui è la contrattazione a prevedere specificamente, in via di eccezione, “una compensazione delle ore straordinarie per i medici-dirigenti”, “come – appunto – per l’attività connessa alle guardie mediche” (v. Cass. n. 8958 del 2012; Cass. n. 21010 del 2015; Cass. n. 32264 del 2019; Cass. n. 12629 del 2020; Cass. n. 16711 del 2020; Cass. n. 16855 del 2020, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.);
ricorrendo nella specie il caso non riconducibile alla regolamentazione di carattere generale, la sentenza impugnata non merita le censure che le sono mosse;
3. conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con spese liquidate secondo soccombenza come da dispositivo;
occorre altresì dare atto poi della sussistenza, per la ricorrente, dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021