Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3237 del 10/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso Iscritto al n. 9719/2014 R.G. proposto da:

CDS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Sangiovanni, con domicilio eletto in Roma, via dell’Imbrecciato n. 95, presso lo studio dell’avv. Gianluca Cicconetti;

ricorrente nei confronti di:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 241/08/13 depositata il 4 ottobre 2013;

sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2020 dal Presidente Bisogni Giacinto.

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 241/08/13, depositata il 4 ottobre 2013, la Commissione Tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto dalla CDS srl ed invece accoglieva quello dell’Agenzia delle entrate, Ufficio locale, avverso la sentenza n. 707/9/11 della Commissione provinciale tributaria di Caserta, che aveva solo parzialmente accolto il ricorso della CDS contro l’avviso di accertamento per imposte dirette ed IVA 2005.

La CTR, per quanto in questo giudizio rileva, osservava in particolare che non poteva considerarsi di per sè congruente e decisivo il fatto che le operazioni contestate come fittizie (soggettivamente) fossero regolarmente contabilizzate e pagate, dovendosi guardare alla “sostanza” degli scambi commerciali correlativi ed in primis alla effettiva sussistenza del soggetto cedente (Midal srl), qualificato dall’Ente impositore come “cartiera”.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nelle versioni post novella del 2012 ovvero post novella del 2006 – la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo controverso ovvero di motivazione omessa circa un punto decisivo della controversia, poichè la CTR non ha valutato nella sua integralità il supporto probatorio che aveva allegato in giudizio a sostegno della propria tesi difensiva volta ad affermare l’effettività, anche soggettiva ex latere del cedente, delle operazioni IVA oggetto delle riprese fiscali.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ante novella del 2012 – la ricorrente si duole dell’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo controverso, sostanzialmente riproponendo le stesse argomentazioni di cui alla prima censura.

Va premesso che la sentenza impugnata è stata depositata il 4 ottobre 2013 il che rende senz’altro applicabile l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, post novella del 2012 (v. SU 8053/2014).

Ne consegue de plano l’inammissibilità della seconda censura.

Peraltro deve ritenersi inammissibile anche la prima.

Va infatti ribadito che:

– “Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass., n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 – 01.);

– “La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione” (Cass., n. 19547 del 04/08/2017, Rv. 645292 – Ci1);

– “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza della motivazione” (Cas. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014). Orbene, la sentenza impugnata sicuramente non evidenzia le patologie estreme che, uniche, possono importarne la cassazione, secondo la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ponendosi nel suo ordito argomentativo ben oltre il “minimo costituzionale” secondo lo standard individuato nell’ultimo arresto giurisprudenziale citato.

La CTR, della Campania ha infatti puntualmente indicato le ragioni, di fatto e di diritto, per le quali riteneva non assolto l’onere controprobatorio della contribuente, correttamente individuato in diritto, circa la consapevolezza dell’inesistenza soggettiva della propria fornitrice avvalorando gli elementi presuntivi in questo senso addotti dall’agenzia fiscale.

Per il resto la censura collide frontalmente con i principi dei primi due arresti giurisprudenziali, chiaramente richiedendo a questa Corte un tipo di sindacato che le è senz’altro inibito.

In conclusione ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Certe dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 5.600.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente e ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato a norma dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472