Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.32380 del 08/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3525/2020 proposto da:

N.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI, 31, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4636/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/07/2019 R.G.N. 1770/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da N.S. avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città che aveva negato la protezione internazionale richiesta e non concessa neppure in sede amministrativa.

2. Il giudice di appello ha escluso che sussistessero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato evidenziando che nulla era stato allegato quanto ai rischi di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale. Ha ritenuto poco credibile il racconto del richiedente asilo insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria tenuto conto della situazione di relativa stabilità politica e sociale in Gambia e la non appartenenza del richiedente a categorie esposte quali gli oppositori politici o i giornalisti. Ha escluso l’esistenza delle condizioni per la protezione umanitaria evidenziando che il richiedente, che ne era onerato, non aveva dimostrato di versare in uno stato di particolare vulnerabilità, di aver riportato conseguenze dall’iter migratorio seguito, né di aver intrapreso un percorso di integrazione in Italia.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso N.S. affidato a due motivi. Il Ministero dell’interno ha depositato memoria tardiva di costituzione al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

Che:

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e art. 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e art. 5, comma 1, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10, in relazione alla mancata assunzione delle prove chieste ed alla mancata considerazione di elementi di prova rilevanti.

4.1. Sottolinea il ricorrente di aver chiesto alla Corte un approfondimento sulla situazione carceraria in Gambia e che tale richiesta era stata trascurata dal giudice di primo grado che si era limitato, molto sommariamente, a far confermare al richiedente le dichiarazioni già rese. Inoltre non era stata considerata la circostanza che le possibili persecuzioni politiche erano a lui dirette nella sua qualità di autista del fratello, noto esponente politico dell’opposizione e vittima di persecuzioni, arresto e torture. Si duole del mancato esame delle certificazioni mediche prodotte e deduce che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni rese doveva essere ancorata alla verifica degli sforzi compiuti per circostanziare la domanda, alla non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese, alla tempestività della domanda ed alla sua intrinseca attendibilità tenendo conto, altresì, della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente acquisendo, se del caso le necessarie informazioni anche d’ufficio.

5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione alla certificata vulnerabilità vissuta anche nel paese di transito verso l’Italia. Al riguardo denuncia anche l’omesso esame della documentazione depositata ed in particolare della certificazione medica attestante la vulnerabilità del richiedente e della documentazione dalla quale si evinceva l’integrazione attestata dalla partecipazione ad attività di volontariato, a corsi di formazione e dal contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui era parte.

6. Le censure possono essere esaminate insieme e sono fondate atteso che effettivamente la Corte di merito ha del tutto trascurato di approfondire la situazione del paese di provenienza del richiedente sebbene fossero stati offerti elementi di valutazione che giustificavano l’attivazione dei poteri officiosi da parte del giudice. In tema di protezione internazionale, l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda.

6.1. Peraltro in relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la Corte di appello ha trascurato di verificare che le ricadute della pregressa situazione di crisi del paese (il Gambia) non erano idonee a giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria così discostandosi dalla giurisprudenza di questa Corte che pretende che, una volta allegati elementi che consentano di ravvisare una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona derivante da una situazione di violenza indiscriminata si proceda alla verifica officiosa della situazione socio politica del paese.

6.2. Del pari è mancato ogni approfondimento a fronte delle pur allegate violazioni dei diritti umani nel percorso di avvicinamento all’Italia con riguardo alla protezione umanitaria pure chiesta in relazione alla quale la Corte si è limitata ad un generico esame delle allegazioni del richiedente sulla situazione di salute e sulla connessione con il vissuto. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata rinviata alla Corte di appello di Roma che in diversa composizione si atterrà ai principi sopra enunciati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021

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