Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.32382 del 08/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3590/2020 proposto da:

O.E., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONA MAGGIOLINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO – SEZIONE DI BOLOGNA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2036/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/07/2019 R.G.N. 1760/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale avanzata da O.E. già respinta in sede amministrativa.

2. Il giudice di appello ha ritenuto non credibile il racconto del ricorrente, insussistenti le condizioni per la protezione sussidiaria ed anche quelle per la protezione umanitaria.

3. Per la cassazione della decisione propone ricorso O.E. affidato a tre motivi ai quali il Ministero non ha opposto difese essendosi costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

Che:

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 e l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e si deduce che erroneamente la Corte territoriale avrebbe trascurato di verificare, anche per il tramite di report internazionali pertinenti ed aggiornati, la situazione di violenza e di forte instabilità denunciata dal ricorrente ed avrebbe fondato la sua valutazione su un giudizio di non credibilità del ricorrente con riguardo ai motivi che lo avevano indotto a lasciare la Nigeria.

5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e si deduce che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dell’allegato processo di integrazione in Italia del richiedente né della insussistenza in patria di vincoli familiari.

6. Con l’ultimo motivo di ricorso, infine, è dedotta la violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., dell’art. 46 della direttiva n. 32 del 2013, dell’art. 111 Cost., oltre che l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, tanto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Deduce in particolare il ricorrente che la presunzione di non veridicità dei fatti narrati priva di approfondimenti officiosi e senza il riscontro di fonti ufficiali pertinenti ed aggiornate si risolve nell’omesso esame del fatto denunciato ed incorre nella violazione di legge denunciata con la censura.

7. Sia il primo che il terzo motivo del ricorso, da esaminare congiuntamente, in ragione della connessione delle censure, sono fondati e devono essere accolti restandone assorbito l’esame della censura formulata nel secondo motivo di ricorso.

7.1. Va qui ribadito che, in tema di protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice è tenuto, a prescindere dalla valutazione di credibilità delle sue dichiarazioni, a cooperare all’accertamento della situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate, le cui fonti dovranno essere specificatamente indicate nel provvedimento, al fine di comprovare il pieno adempimento dell’onere di cooperazione istruttoria e di consentirne la verifica del corretto adempimento da parte del richiedente (cfr. Cass. 12/01/2021 n. 262). Si tratta di adempimento necessario non soltanto con riguardo alla domanda di protezione sussidiaria ma anche ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria. Anche in tale caso il giudice deve valutare la sussistenza di ragioni di vulnerabilità e l’eventuale violazione dei diritti fondamentali al di sopra della soglia ineliminabile della dignità umana, acquisendo informazioni aggiornate, attendibili e pertinenti in relazione al rispetto dei diritti fondamentali nel paese di eventuale rimpatrio, in mancanza delle quali è configurabile la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (cfr. anche Cass. Sez. U. n. 29459 del 13/11/2019).

7.2. La Corte territoriale, nel caso in esame, è venuta meno a tale incombente poiché si è limitata a riportare quanto già detto dal Tribunale senza prendere posizione sulle eccezioni formulate e ribadendo che il racconto sarebbe generico senza tuttavia procedere ad alcun approfondimento, ritenendo esaustive fonti che non riporta nei dati di riferimento e nel contenuto precludendo al richiedente ogni verifica di attendibilità e senza verificarne l’aggiornamento rispetto alla situazione attuale di violenza generalizzata denunciata dal richiedente con riguardo all’area di provenienza. A ciò si aggiunga che la sentenza non contiene alcun approfondimento sul processo di integrazione pure allegato né si tiene conto della mancanza di vincoli familiari in patria.

7.3. In conclusione, per le ragioni esposte, il primo ed il terzo motivo di ricorso devono essere accolti, restando invece assorbito l’esame del secondo motivo, e la sentenza cassata deve essere rinviata alla Corte di appello di Bologna che, in diversa composizione si atterrà ai principi sopra esposti procedendo agli approfondimenti necessari.

8. Alla Corte del rinvio è demandata, poi, la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021

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