LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27516/2017 proposto da:
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FOSSATO DI VICO n. 10, presso lo studio dell’avvocato MILENA CONTI, rappresentata e difesa dall’avvocato LEONARDO SALVEMINI;
– ricorrente –
contro
Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA n. 29, presso lo studio dell’avvocato ARTURO COVELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO ARANEO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1023/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/08/2017 R.G.N. 1790/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 18 agosto 2017, confermava la sentenza del Tribunale di Monza, che, accogliendo la domanda proposta da Z.A. – dirigente amministrativo della ASL della Provincia di Monza e Brianza (in prosieguo: ASL) – aveva accertato il suo diritto a ricoprire un incarico dello stesso valore qualitativo ed economico di quello revocato ante tempus per ragioni organizzative, condannando la ASL a corrispondergli le differenze retributive, maturate e maturande, rispetto al nuovo incarico conferito, fino alla naturale scadenza dell’incarico revocato.
2. La Corte territoriale esponeva in fatto che:
– allo Z. era stato affidato l’incarico di direttore del distretto di ***** per cinque anni, decorrenti dal 19 agosto 2011;
– a seguito della modifica del Piano di Organizzazione Aziendale la ASL aveva effettuato la ricognizione delle articolazioni organizzative non confermate, fra le quali figurava il distretto di *****;
– con Delib. 27 gennaio 2015, n. 29, la ASL aveva revocato l’incarico ed attribuito allo Z. un incarico di natura professionale (fascia B), di durata triennale, con decorrenza dal 1 febbraio 2015.
3. Tanto premesso, il giudice dell’appello non condivideva la tesi dell’ASL, secondo la quale la revoca era giustificata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 1 ter, come sostituito dal D.L. n. 78 del 2010, art. 9, comma 32, conv. in L. n. 122 del 2010.
4. Osservava che, a differenza del testo previgente, la nuova disposizione si riferiva soltanto alle ipotesi di mancata conferma alla scadenza dell’incarico dirigenziale.
5. Agli incarichi non ancora scaduti, invece, continuava a trovare applicazione l’art. 40, comma 8, CCNL 8 giugno 2000, a tenore del quale in caso di attribuzione di un incarico diverso rispetto a quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarebbe stato conferito un altro incarico di pari valore economico.
6. In senso contrario non poteva essere invocato l’art. 7, comma 5, del regolamento aziendale – il quale prevedeva che in caso di modificazioni del piano di organizzazione aziendale comportanti la revoca degli incarichi dirigenziali al dirigente fosse conferito un incarico dirigenziale almeno di fascia immediatamente inferiore a quello revocato trattandosi di clausola affetta da nullità.
7. Era onere dell’ASL provare la indisponibilità di altri incarichi omogenei a quello revocato, per funzione e valore economico.
8. Le disposizioni sopravvenute introdotte dalla L.R. n. 23 del 2015, non ostavano all’accoglimento della domanda risarcitoria proposta, che traeva origine da una violazione contrattuale già consumata.
9. Infine, in tema di condanna alle spese, il Tribunale aveva correttamente applicato l’ordinario principio della soccombenza, in difetto dei presupposti richiesti dall’art. 92 c.p.c..
10. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA (in prosieguo: ATS) – già ASL – articolato in sei ragioni di censura, cui Z.A. ha resistito con controricorso.
11. Le parti hanno depositato memoria.
12. Il PM ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo ATS ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 9, comma 32, censurando la interpretazione della norma accolta nella sentenza impugnata- secondo cui essa disciplinerebbe il solo caso del mancato rinnovo di incarichi scaduti e non anche la revoca ante tempus dell’incarico per ragioni oggettive.
2. Il motivo è infondato.
3. Il D.L. n. 78 del 2010, art. 9, comma 32, recita:
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l’incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 1 ter, secondo periodo. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia”.
4. Il testo della norma è chiaro nel riferire la disciplina alla sola ipotesi di scadenza dell’incarico dirigenziale, senza alcun richiamo testuale alla revoca anticipata.
5. Va altresì evidenziata la differenza rispetto alla lettera del previgente D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 1 ter, secondo periodo – (inserito dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 40, comma 1, lett. b e poi soppresso dal suddetto art. 9, comma 32) – che aveva inteso invece disciplinare tanto la revoca per ragioni organizzative che la mancata conferma (nei seguenti termini: “L’amministrazione che, in dipendenza di processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di valutazione negativa…”).
6. L’inciso “anche in dipendenza di processi di riorganizzazione”, contenuto nel testo del suddetto art. 9, comma 32, va inteso, piuttosto, nel senso che le ragioni della scelta di non confermare il precedente incarico dirigenziale scaduto “possono” dipendere da una modifica organizzativa ma non “devono” necessariamente essere legate ad essa; nella sequenza del periodo (anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione… anche in assenza di una valutazione negativa… anche di valore economico inferiore) la congiunzione “anche” è utilizzata per sottolineare l’ampia discrezionalità dell’amministrazione (fermi le norme sull’affidamento dell’incarico dirigenziale ed i criteri generali di correttezza e buona fede).
7. Storicamente la disposizione fa seguito alle pattuizioni di garanzia presenti nella contrattazione collettiva nazionale delle aree dirigenziali, che avevano previsto il diritto del dirigente a ricevere alla scadenza dell’incarico, in mancanza di valutazione negativa, un incarico di pari valore economico.
8. In tal senso disponevano, ad esempio, l’art. 62 CCNL per la dirigenza dell’area I del 21 aprile 2006, l’art. 63 CCNL per la dirigenza dell’area VI dell’1 agosto 2006 nonché, per quanto in questa sede rileva, l’art. 40, comma 8, del CCNL per la dirigenza dell’area non medica del Servizio Sanitario Nazionale dell’8 giugno 2000, rimasto in vigore nelle tornate contrattuali successive.
9. La ratio dell’art. 9, comma 32, del D.L. del 2010 è allora quella di rafforzare – in coerenza con la generale previsione di inapplicabilità dell’art. 2013 c.c., al passaggio di incarichi dirigenziali, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 19, comma 1 – la discrezionalità della amministrazione, liberandola da vincoli di garanzia economica e superando le diverse disposizioni della contrattazione collettiva.
10. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto estranea al disposto della norma la diversa ipotesi di revoca anticipata dell’incarico dirigenziale per ragioni organizzative, qui ricorrente.
11. Con la seconda critica viene dedotta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 40, comma 8, del CCNL per l’area della dirigenza sanitaria, tecnica, professionale ed amministrativa del SSN dell’8 giugno 2000, in relazione al D.L. n. 78 del 2010, art. 9, comma 32, ed al D.Lgs. n. 165 del 2001.
12. La impugnazione coglie la statuizione di applicabilità dell’art. 40, comma 8, del CCNL citato che, per quanto dedotto da ATS, sarebbe esclusa dal D.L. n. 78 del 2010, art. 9, comma 32, nella parte in cui prevede: “non si applicano le eventuali disposizioni, normative e contrattuali, più favorevoli”.
13. Il motivo è fondato, seppure in ragione di una disposizione di legge diversa da quella invocata.
14. Si è già detto, nel trattare il primo motivo, della inapplicabilità alla fattispecie in discussione del D.L. n. 78 del 2010, art. 9, comma 32.
15. Giova aggiungere che la contrattazione collettiva aveva previsto, in caso di revoca ante tempus dell’incarico dirigenziale per ragioni organizzative, garanzie economiche analoghe a quelle introdotte per l’ipotesi del mancato rinnovo.
16. In particolare, il CCNL per l’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale dell’8 giugno 2000, all’art. 40, comma 8, prevedeva:
“Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un altro incarico di pari valore economico”.
17. La norma contrattuale, dunque, parificava nella disciplina l’ipotesi della revoca ante tempus e quella della mancata conferma dell’incarico alla naturale scadenza.
18. Mentre l’ipotesi della mancata conferma ha trovato poi disciplina nel D.L. n. 78 del 2010, art. 9, comma 32, la revoca anticipata dell’incarico dirigenziale per ragioni organizzative è stata regolata a livello legislativo dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, successivo art. 1, comma 18, convertito, con modificazioni, in L. 14 settembre 2011, n. 148, a tenore del quale:
“Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, possono disporre, nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell’incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi”.
19. La norma ha superato le diverse disposizioni contenute nella contrattazione collettiva, pur non prevedendo espressamente – a differenza del D.L. n. 78 del 2010, art. 9, comma 32 – un meccanismo di disapplicazione.
20. Ed invero la disposizione di legge sopravvenuta, secondo il generale criterio di applicazione della legge nel tempo, ha regolato il passaggio ante tempus ad altro incarico dirigenziale per ragioni organizzative avvenuto in epoca successiva al 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 138 del 2011. I rapporti tra la disposizione di legge sopravvenuta relativa al pubblico impiego ed il contratto collettivo previgente trovano generale disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2.
21. Da quanto esposto discende:
– in punto di legittimità della revoca, che la allora ASL poteva revocare anticipatamente per motivate esigenze organizzative l’incarico affidato allo Z., ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 1, comma 18;
– in punto di trattamento economico, che la garanzia di conservazione del trattamento economico non era assoluta ma condizionata nei sensi previsti dalla norma citata.
22. La Corte di merito ha invece continuato ad applicare la disciplina del contratto collettivo, superata dal D.L. del 2011; la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione affinché provveda ad applicare i principi di diritto sopra esposti.
23. Restano assorbite le ulteriori censure rispettivamente relative: la terza alla statuizione di nullità dell’art. 7, comma 5, del regolamento aziendale; la quarta alla attribuzione a carico di ATS dell’onere di provare l’indisponibilità di altri incarichi omogenei; la quinta ai presupposti di maturazione della retribuzione di posizione; la sesta al regime delle spese di causa.
24. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente grado.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia – anche per le spese – alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.
Così deciso in Roma, alla udienza, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021