LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4567/2020 proposto da:
B.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MANZONI 81, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA CONSOLO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di MILANO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 4550/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/11/2019 R.G.N. 444/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza 14 novembre 2019, la Corte d’appello di Milano dichiarava improcedibile il gravame di B.I., cittadino della Sierra Leone, avverso l’ordinanza di primo grado, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria, per la doppia diserzione di entrambe le parti, ai sensi dell’art. 348 c.p.c., comma 2, a causa dell’eccepita inammissibilità dell’appello, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis;
2. con tale pronuncia, essa condannava alla rifusione delle spese del grado, in favore del Ministero appellato, l’appellante soccombente, pure rilevandone la mancanza di ammissione per il grado d’appello al patrocinio a spese dello Stato, peraltro revocabile ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2: per l’evidente strumentalità dell’impugnazione davanti alla Corte d’appello (anziché alla Corte di Cassazione), palesemente inammissibile, all’ulteriore permanenza di fatto dello straniero sul territorio nazionale, per il perdurare della sospensione dell’esecutività del provvedimento di diniego della protezione internazionale, emesso dalla Commissione Territoriale, fino alla definizione del procedimento giudiziario;
3. con atto notificato il 13 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con unico motivo; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, per erronea applicazione del nuovo regime di impugnazione, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, conv. in L. n. 46 del 2017, dovendo ritenersi operante quello previgente, regolante il procedimento amministrativo iniziato nell’anno 2016 con la compilazione del modello C3, l’audizione in Commissione senza videoregistrazione e notificazione della decisione di diniego in forma cartacea, a cura della Questura e non a mezzo PEC presso il centro di accoglienza del richiedente; soltanto il termine per il ricorso al Tribunale cadendo dopo l’entrata in vigore della nuova legge (unico motivo);
2. premesso che non si confronta affatto con il tenore della pronuncia impugnata (di improcedibilità dell’appello per doppia diserzione di entrambe le parti, ai sensi dell’art. 348 c.p.c., comma 2), esso è infondato;
3. in tema di protezione internazionale, la disciplina transitoria dettata dal D.L. n. 13 del 2017, art. 21, conv. in L. n. 46 del 2017, ancora espressamente l’applicabilità del nuovo rito, previsto dall’art. 6, comma 1, lett. g) D.L. cit., alla circostanza che i procedimenti giudiziari in materia siano stati instaurati dopo la data del 17 agosto 2017: con la conseguenza che, in base al principio tempus regit actum, le controversie (e pertanto, secondo il tradizionale lessico, le “cause” e i “procedimenti giudiziari”) iniziate successivamente a tale data sono disciplinate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, introdotto dal menzionato art. 6, comma 1, lett. g), secondo cui il decreto del tribunale concernente l’impugnazione dei provvedimenti delle Commissioni territoriali è inappellabile e ricorribile unicamente per cassazione (Cass. 28 settembre 2020, n. 20488);
3.1. l’odierno giudizio, di impugnazione della decisione negativa della Commissione Territoriale è stato introdotto davanti al Tribunale di Milano con ricorso depositato il 20 aprile 2018, con la sua conseguente soggezione al regime impugnatorio (non già di appellabilità, bensì) di ricorribilità per cassazione;
4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021