LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4570/2020 proposto da:
A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN SALVATORE IN CAMPO 33, presso lo studio dell’avvocato NICOLINA GIUSEPPINA MUCCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOEMI NAPPI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di TRIESTE in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 3573/2019 del TRIBUNALE DI TRIESTE, depositato il 11/12/2019 R.G.N. 3512/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
Che:
1. con decreto 11 dicembre 2019, il Tribunale di Trieste dichiarava inammissibile la domanda di protezione internazionale di A.F., cittadino pakistano, già tale dichiarata con decreto della competente Commissione Territoriale;
2. esso ribadiva la mancanza di credibilità dello straniero e il difetto dei presupposti per la concessione delle misure di protezione richieste, in assenza di atti concreti di violenza nei suoi confronti e di una situazione oggettiva di grave danno, in caso egli fosse rimpatriato, alla luce della situazione del Punjab, zona di sua provenienza, esente da una violenza indiscriminata a causa di conflitto armato, anzi con una drastica riduzione degli attacchi terroristici, per l’azione di efficace contrasto da parte delle istituzioni, risultante dalle Fonti Easo consultate (agosto 2017 e 16 ottobre 2018);
3. con atto notificato l’11 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con due motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. in via preliminare, deve essere scrutinata la validità della procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su foglio separato e materialmente congiunto;
2. essa non contiene alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione (risultando del tutto genericamente rilasciata “in ogni fase e grado, anche nelle fasi dell’esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame”), ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità: così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio (Cass. 5 novembre 2018, n. 28146; Cass. 18 febbraio 2020, n. 4069; Cass. 20 gennaio 2021, n. 905);
3. detta procura speciale deve essere dichiarata giuridicamente inesistente, in quanto priva di uno specifico riferimento al provvedimento impugnato;
4. alla suddetta conclusione si perviene d’ufficio in quanto l’art. 83 c.p.c., configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura – principalmente a garanzia della stessa parte che l’abbia rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore – per l’assorbente rilievo secondo cui la suindicata formulazione della procura fa sì che essa non risulti riferibile al ricorso, cui pur materialmente accede e quindi alla controversia in relazione alla quale il mandato è stato conferito dal ricorrente, non essendo tale vizio sanabile per effetto della sottoscrizione del ricorrente stesso apposto in calce alla procura speciale (vedi, per tutte: Cass. 7 giugno 2003, n. 9173);
5. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto attività difensiva, e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali, a carico del difensore (Cass. s.u. 1 giugno 2021, n. 15177), che ha in tal modo agito in proprio, dandosi seguito ad un consolidato orientamento di questa Corte in materia di procura inesistente (per tutte: Cass. s.u. 10 maggio 2006, n. 10706 e successive conformi).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021