LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4602/2020 proposto da:
Y.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO GILARDONI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di BRESCIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1219/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 26/07/2019 R.G.N. 1803/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza 26 luglio 2019, la Corte d’appello di Brescia rigettava il gravame di Y.S., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza di primo grado, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;
2. essa negava, come già il Tribunale, la credibilità del racconto del richiedente, che aveva riferito di aver lasciato il Delta State, nel sud della Nigeria dove era nato e aveva vissuto, il *****, arrivando in Libia il ***** e quindi in Italia l'*****: a ciò determinatosi, per il rifiuto opposto al padre (che lo aveva designato, in punto di morte, a succedergli nel servizio all’idolo O.), in quanto cristiano e per tale ragione minacciato di morte e ricercato (addirittura fin nella città di Lagos, presso una sorella) sia dai cristiani (per impedire l’idolatria), sia dagli animisti (perché succedesse al padre) della sua comunità e di non aver chiesto la protezione dalle forze dell’ordine, perché disinteressate ad intervenire su questioni legate alle tradizioni locali, lasciate alla regolamentazione privata: racconto ritenuto inverosimile quanto alla designazione paterna solo in punto di morte ed alle gravi minacce subite per il rifiuto, nonostante la propria asserita professione della religione cristiana (di cui peraltro neppure conosceva le preghiere); oltre che per la poco giustificabile mancata denuncia alla polizia;
3. la Corte territoriale escludeva così la ricorrenza dei requisiti di riconoscimento dello status di rifugiato, di ipotesi di protezione sussidiaria (pure in assenza di una situazione di conflitto armato interno nella zona del Delta di sua provenienza, secondo le COI Easo consultate), né di una condizione di vulnerabilità, neppure evidenziata, in mancanza di una significativa integrazione in Italia, per la produzione dal richiedente soltanto di un contratto di lavoro a tempo determinato parziale di quattro ore settimanali, per giunta scaduto nel dicembre 2017 ed avuto anche riguardo alla presenza di due sorelle in Nigeria;
4. con atto notificato il 14 gennaio 2020, lo straniero, premessane la tempestività nel termine semestrale ai sensi dell’art. 327 c.p.c., ricorreva per cassazione con unico motivo (tale non essendo quello, indicato sub 1, relativo appunto ad ammissibilità del ricorso per detta tempestività); il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
che:
1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, per l’erronea negazione della protezione umanitaria del richiedente, per essere stato ritenuto inattendibile, senza avere la Corte territoriale considerato che “la condizione di vulnerabilità presuppone un giudizio di bilanciamento tra il grado di inserimento sociale raggiunto e la condizione di provenienza”, né che “la valenza della documentazione prodotta… dà conto del grado di inserimento raggiunto” (unico motivo);
2. esso è inammissibile;
3. premessa l’inconferenza della norma di diritto denunciata, riguardante un profilo procedimentale (“Decisione”) e non già un requisito sostanziale della misura umanitaria richiesta oggetto di doglianza, il motivo difetta di specificità, in violazione della prescrizione, a pena di inammissibilità, dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che ne esige l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 23 gennaio 2019, n. 1845): in assenza di confutazione della netta (e non smentita) esclusione di una situazione di vulnerabilità, né oggettiva né soggettiva (al primo capoverso di pg. 7 della sentenza), né della scarsa significatività, ai fini di integrazione sociale, del contratto di lavoro suindicato (al primo periodo di pg. 7 della sentenza), oggetto di valutazione, contrariamente a quanto lamentato;
4. pertanto il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021