LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21136/2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI;
– ricorrente –
contro
O.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTA MARIA IN VIA 12, presso lo studio dell’avvocato ISABELLA LANDOLFO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1619/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 29/06/2016 R.G.N. 2028/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 29.6.2016, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’INPS a corrispondere ad O.A. i ratei di pensione di vecchiaia anticipata maturati dall’1.1.2014, oltre accessori;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura;
che O.A. ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di ricorso, l’INPS lamenta violazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (conv. con L. n. 122 del 2010), per avere la Corte territoriale ritenuto che alla pensione di vecchiaia anticipata non dovesse applicarsi il regime di differimento previsto dalla norma cit., in dipendenza del quale l’odierna controricorrente avrebbe potuto avere accesso alla pensione solo in data 1.1.2015;
che il motivo è fondato, avendo questa Corte chiarito che il regime delle c.d. “finestre” previsto dal D.L. n. 78 del 2010 cit., art. 12, si applica anche alla pensione di vecchiaia liquidata D.Lgs. n. 503 del 1992, ex art. 1, comma 8, agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, tanto desumendosi dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, estendendolo non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti” (così Cass. n. 29191 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 2382 del 2020 e, con riguardo al regime di differimento già disciplinato dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5, Cass. n. 1931 del 2021);
che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021