Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32403 del 08/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8/2021 proposto da:

F.E., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO FOLCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (c.f. *****), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronologico 11053/2018 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 18/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 18 dicembre 2019, ha rigettato il ricorso proposto da F.E., cittadino della *****, recante il diniego della invocata protezione internazionale o umanitaria.

2. Per la cassazione di tale provvedimento il ricorrente ha proposto un motivo di doglianza. Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Considerato che:

3. E’ stato depositato atto di rinuncia al ricorso datato 28 giugno 2021, sottoscritto dal difensore, munito del relativo potere, sicché ricorrono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio.

4. Non vi è luogo ad alcuna pronuncia in ordine alle spese, ex art. 391 c.p.c., comma 2, tenuto conto delle modalità di costituzione dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021

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