LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26593-2020 proposto da:
L.G., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato FEDERICO SILVESTRINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, QUESTURA di PARMA, in persona del Questore in carica, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti –
avverso il provvedimento RG 2088/2020 del GIUDICE DI PACE di PARMA, depositato il 10/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata – dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza depositata il 10-7-2020 il Giudice di Pace di Parma ha convalidato il provvedimento della Questura di Parma, emesso in data 9-7-2020 nei confronti di L.G., cittadino albanese, con il quale veniva disposto l’accompagnamento dello stesso alla frontiera, in esecuzione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Parma nella stessa data (9-7-2020).
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti della Prefettura di Parma, rimasta intimata, e della Questura di Parma, che resiste con controricorso, eccependo pregiudizialmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale.
3. In via pregiudiziale va dichiarato che il ricorso è inammissibile per invalidità della procura speciale alle liti.
Secondo il costante orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva al provvedimento impugnato, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa (tra le tante da ultimo Cass. n. 17901/2020).
Nel caso di specie, la procura alle liti, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso – peraltro privo di timbro di congiunzione -, reca la stessa data del provvedimento impugnato (10-7-2020). Ciò non consente di ritenere sufficientemente integrato il prescritto requisito della posteriorità del conferimento della procura speciale rispetto al provvedimento impugnato, risultando equivoca, a tale riguardo, la coincidenza del dato temporale tra rilascio della procura ed emissione dell’ordinanza del Giudice di Pace, considerato, altresì, che la stessa procura non solo non contiene il benché minimo riferimento all’ordinanza impugnata o al giudizio di cassazione, ma reca anche espressioni incompatibili con le attività processuali del giudizio di cassazione (quali quella di dare facoltà al difensore di chiamare in causa terzi e intimare precetto ed eseguirlo – cfr. Cass., ord., 24/07/2017, n. 18257; Cass., ord., 30/03/2018, n. 6070; Cass., ord., 11/10/2018, n. 25177; Cass., 2/07/2019, n. 17708; Cass., ord., 18/02/2020, n. 4069).
4. Le spese di lite, nel rapporto processuale con la parte costituita, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre nulla deve disporsi nei confronti della parte rimasta intimata.
5. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore della Questura di Parma delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 2.100, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021