Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32413 del 08/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25190-2020 proposto da:

I.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA BENEDETTO INZERILLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cronol. 277/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositato l’01/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.

RITENUTO

che la vicenda qui al vaglio può riprendersi nei termini seguenti:

– la Corte d’appello di Palermo, in persona del Presidente della sezione Lavoro, accolta la domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo civile, condannò il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 1.200,00 in favore di I.F., nonché al rimborso delle spese legali, liquidate in complessive Euro 225,00;

ritenuto che avverso la predetta statuizione l’ I. propone ricorso per cassazione e che il Ministero della Giustizia con il controricorso chiede dichiararsi inammissibile il ricorso per non avere l’ I. previamente esperito la fase dell’opposizione prevista dalla legge.

CONSIDERATO

che il ricorso risulta palesemente inammissibile non essendo previsto il ricorso per cassazione avverso il decreto monitorio, il quale deve essere opposto innanzi alla competente corte d’appello, la quale decide, sempre con decreto, in sede collegiale e solo avverso il provvedimento di quest’ultima è consentito esperire il ricorso per cassazione (L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, comma 5, siccome modificata dal D.L. n. 83 del 2012, conv. nella la L. n. 134 del 2012); né una tale regola imposta dalla legge risulta scalfita dalla messe di precedenti di questa Corte indicate dal ricorrente con la memoria, trattandosi, all’evidenza, di ipotesi nelle quali il decreto ad essere aggredito con il ricorso per cassazione era quello collegiale, emesso a seguito dell’opposizione avverso il decreto monitorio;

considerato che il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore del controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021

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