LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5403-2020 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA PASSARELLI, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;
– ricorrente –
contro
R.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2928/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO BUFFA.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 2.9.19, la corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva accertato il diritto del lavoratore in epigrafe agli ANF dal 2010.
Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per tre motivi; il lavoratore è rimasto intimato.
Il primo motivo, con il quale si lamenta che la sentenza abbia equiparato il soggetto ultrasessantacinquenne all’inabile solo perché non opera più il collocamento, è manifestamente fondato.
Recita il D.L. n. 69 del 1988, art. 2, comma 8, convertito in L. n. 153 del 1988, in tema di assegni familiari che il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente… ovvero si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Ciò posto, il mero compimento dei 65 anni non può considerarsi come data dalla quale ricavare la esistenza di detta impossibilità, rilevando esso sul piano giuridico dell’iscrizione al collocamento ma non anche sul piano sanitario, che solo è preso in considerazione dalla norma richiamata (In tal senso, già si è pronunciata questa Corte con l’ordinanza Sez. 6 – L. n. 13049 del 2013).
Restano assorbiti gli altri motivi.
La sentenza impugnata deve dunque, in accoglimento del primo motivo di ricorso, essere cassata, con rinvio alla medesima corte d’appello per un nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa e rinvia alla stessa corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021