Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32421 del 08/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16687-2020 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ELISABETTA STRUMIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2711/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 01/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/06/2021 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO

che:

Con ordinanza del 9.2.2018, il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso proposto da A.S., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale e di quelle sussidiaria ed umanitaria.

Con sentenza dell’1.10.19 la Corte d’appello ha rigettato il gravame, osservando che: i motivi di gravame erano generici, non contenendo una specifica confutazione delle ragioni dell’ordinanza impugnata in ordine all’inattendibilità delle dichiarazioni rese; dalle fonti esaminate non si desumeva che nella regione di provenienza del ricorrente vi fosse una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; non erano configurabili condizioni di vulnerabilità ai fini del permesso umanitario.

A. ricorre in cassazione con due motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

RITENUTO

che:

Il primo motivo (indicato erroneamente come secondo) denunzia violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 27, comma 1-bis, per aver la Corte d’appello escluso la protezione sussidiaria, pur sussistendo in Nigeria una situazione di grave instabilità socio-politica della regione di provenienza del ricorrente, con pericolo di danni gravi, come desumibile dalle fonti esaminate.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, non avendo la Corte d’appello considerato, ai fini della protezione umanitaria, il rischio per il ricorrente dello sradicamento e della privazione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto diretto al riesame dei fatti concernenti i presupposti della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Al riguardo, il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia valutato la sussistenza della situazione di violenza indiscriminata limitatamente al fenomeno terroristico riconducibile a *****, senza esaminare in particolare la situazione della regione di sua provenienza.

Tale doglianza è diretta al riesame dei fatti esaminati dalla Corte di merito che, peraltro, contrariamente a quanto esposto dal ricorrente, ha esaminato fonti anche in ordine alla situazione nello stato di provenienza del ricorrente, escludendo che ivi sussistesse una situazione di violenza indiscriminata.

Il secondo motivo (erroneamente indicato come terzo) sulla protezione umanitaria, è parimenti inammissibile in quanto generico, considerando altresì che la Corte territoriale ha escluso ogni condizione di vulnerabilità o di integrazione del ricorrente sul territorio italiano. Tale ratio non è stata adeguatamente contrastata dal ricorrente il quale si è limitato ad invocare la situazione di violenza e povertà esistente in Nigeria, senza riferimenti a specifiche, concrete condizioni di vulnerabilità personali.

Nulla per le spese, considerato che il Ministero non ha depositato il controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021

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