Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.32426 del 08/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29343-2015 proposto da:

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BRUNO DEL VECCHIO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ENAV S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO CONFESSORE;

– controricorrente –

nonché contro I.N. P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA;

– intimato –

nonché contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, quale successore ex lege dell’I.N. P.D.A.P., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3711/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/06/2015 R.G.N. 689/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2021 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame interposto dall’INPGI avverso la sentenza del Tribunale della medesima sede che, in accoglimento dell’opposizione dell’ENAV S.p.A., aveva revocato il decreto ingiuntivo per Euro 936.571,00 richiesto, invece, dall’INPGI per asserita omissione contributiva in relazione a plurimi rapporti di lavoro.

2. In estrema sintesi, per quanto interessa in questa sede, la Corte di appello ha escluso che le collaborazioni in relazione alle quali era insorta controversia avessero natura di rapporti di lavoro giornalistico, difettando, pur nella attività di reperimento delle notizie per i comunicati stampa, nel monitoraggio della stampa, ecc., i tratti tipici della mediazione intellettuale e dell’elaborazione creativa.

3. Avverso la decisione ha proposto ricorso in Cassazione l’INPGI, con due motivi, cui ha resistito, con controricorso, l’ENAV S.P.A.

4. L’INPS ha depositato procura speciale.

5. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi del D.L. n. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. n. 176 del 2020.

6. L’INPGI e l’ENAV S.p.A. hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, perché nessuno di essi ha chiesto la trattazione orale.

8. Con il primo motivo di ricorso, l’INPGI deduce vizio di motivazione e violazione ex art. 111 Cost. nonché violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4.

9. Per la parte ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe contraddittoria nella parte in cui, pur riconoscendo lo svolgimento di attività “di ricerca e selezione di notizie, di redazione dei comunicati stampa, di monitoraggio delle agenzie di stampa, di predisposizione della rassegna stampa, di inserimento delle notizie sui siti istituzionali dell’ENAV, di coordinamento di tali attività” ne avrebbe poi escluso la natura giornalistica. Per l’Istituto, viceversa, dette attività presuppongono un’elaborazione creativa, come confermato dagli esiti della prova orale.

10. Con il secondo motivo, e’, invece, dedotta la violazione della L. n. 69 del 1963, artt. 1 e 32 anche in relazione all’art. 2575 c.c. ed alla L. n. 663 del 1941, artt. 1 e 3.

11. Per la ricorrente, la Corte di appello non avrebbe applicato il parametro di definizione dell’attività di lavoro giornalistico ricavabile dalle norme di diritto indicate.

12. I motivi, per la loro stretta connessione, vanno congiuntamente esaminati.

13. In più occasioni, questa Corte (v. da ultimo Cass. n. 26596 del 2020 con i richiami a Cass. n. 29411 del 2018, conf. a Cass. n. 13814 del 2018) ha osservato come, nell’ambito del lavoro giornalistico, né la Legge Professionale n. 69 del 1963 né il contratto collettivo giornalisti definiscono il contenuto dell’attività giornalistica, ragion per cui, nel corso degli anni, la giurisprudenza di questa Corte – chiamata a dirimere controversie tra editori e giornalisti – ha svolto una vera e propria attività di elaborazione di tale contenuto in virtù della evidente (e voluta) lacuna legislativa; sin nei più datati precedenti si è evidenziato, infatti, che il legislatore si sarebbe consapevolmente astenuto dal definire l’attività giornalistica, non già per cristallizzare la sua concezione tradizionale ma proprio per consentire di applicare il sistema di tutela normativa a qualsiasi forma qualificata del pensiero svolgentesi non solo attraverso lo scritto (stampa) o la parola (servizi giornalistici della radio o della televisione) ma anche attraverso immagini idonee ad assolvere, in via di completamento e di sostituzione degli altri mezzi espressivi, la medesima funzione informativa; si è in tal modo privilegiata una nozione elastica di giornalista da adattarsi alla rapida evoluzione della professione ed al cambiamento dell’ordinaria concezione del giornalismo oltre che dello stesso modo di intendere, realizzare e leggere un giornale; così, si è fatto ricorso a criteri di comune esperienza stabilendosi che l’attività giornalistica si contraddistingue in primis per l’elemento della creatività di colui che, con opera tipicamente (anche se non esclusivamente) intellettuale, raccoglie, commenta ed elabora notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo), con il compito di acquisire la conoscenza dell’evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo (v. Cass. n. 1827 del 1995; Cass. n. 6083 del 1997; Cass. n. 23625 del 2010; Cass. n. 17723 del 2011).

14. Si è comunque precisato, quanto ai criteri per la concreta individuazione dell’attività giornalistica, che deve trattarsi di informazione e critica su determinati avvenimenti, destinata alla generalità dei cittadini ovvero ad un numero indeterminato di essi, attraverso giornali, agenzie di stampa, emittenti radiotelevisive e, più in generale, (attraverso) ogni strumento idoneo ad assicurare la diffusione dell’informazione ed il mezzo espressivo utilizzato può essere lo scritto, la parola, la grafica, l’immagine.

15. In ordine, poi, al ruolo del giornalista nella produzione dell’informazione, la funzione dello stesso è stata individuata in quella attività di raccolta, selezione, elaborazione, presentazione e commento delle notizie, con le caratteristiche qualitative dell’autonomia e della creatività; assumono, inoltre, rilievo la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l’attualità delle notizie e la tempestività dell’informazione (v. Cass. n. 17723 del 2011; Cass. n. 1853 del 2016).

16. Di recente, le sezioni unite di questa Corte, nella pronuncia n. 1867 del 2020, richiamando anche i precedenti qui citati, nel delineare la “professione di giornalista” hanno individuato la stessa nell’attività “di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione” (Cass., sez.un., n. 1867 del 2020 cit., p. 6.4).

17. Quanto, infine, alla valutazione del contenuto dell’attività giornalistica, la Corte ha chiarito come essa integri un accertamento di fatto, come tale insuscettibile di sindacato in sede di legittimità (v. Cass. n. 26596 del 2020 cit.), se non nei ristretti limiti del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

18. Tanto premesso in via generale, le critiche rivolte alla sentenza impugnata, da un lato (quanto al primo motivo), non evidenziano una “manifesta ed irriducibile contradditorietà” dell’iter argomentativo tale da integrare quella anomalia motivazionale che si traduce in una nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., n. 4, dall’altro (quanto al secondo motivo), muovendo dall’imprecisa affermazione della sussistenza di una nozione legale dell’attività giornalistica, neppure evidenziano violazioni dei principi di questa Corte, suggerendo piuttosto una diversa e non consentita valutazione dell’attività concretamente svolta.

19. E’ il caso di osservare che, secondo il costante orientamento di questa Corte, affinché sia integrato il vizio di mancanza o apparenza della motivazione – agli effetti di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c.- occorre che la motivazione della sentenza manchi del tutto, vuoi nel senso grafico vuoi nel senso logico ovvero allorché la motivazione, pur formalmente esistente, sia talmente contraddittoria da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum. A chiarimento dell’anzidetto principio, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che il vizio in questione, attenendo alla motivazione in sé, deve emergere dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., sez. un., n. 8053 del 2014).

20. Nella fattispecie di causa, la Corte territoriale ha argomentato la sua decisione.

21. In applicazione dei criteri astratti e generali indicati da questa Corte per valutare la natura dell’attività giornalistica ha escluso, con giudizio di merito, qui non adeguatamente censurato secondo gli enunciati di Cass. n. 8053 del 2014 (e successive conformi), che le collaborazioni in contestazione avessero i caratteri della “mediazione intellettuale e (della) elaborazione creativa”.

22. La motivazione e’, dunque, comprensibile. Tuttavia, per quanto innanzi esposto, anche la sua plausibilità, in astratto discutibile, non è più sindacabile dalla Corte.

23. In conclusione, il ricorso va complessivamente respinto.

24. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della parte controricorrente, come da dispositivo. Nulla va disposto nei confronti dell’INPS, in difetto di sostanziale attività difensiva.

25. Sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 9.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021

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