Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32430 del 08/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3598-2020 proposto da:

S.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 7, presso lo studio dell’avvocato MARINA CARDONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO LENZA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 580/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 28/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO BUFFA.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 28.10.19, la corte d’appello di Salerno, in riforma della sentenza dell’11.7.97 del tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda di accertamento del lavoro agricolo della sig.ra S. e di annullamento della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2002-2006, ritenendo un testimone (che non lavorava insieme alla parte ma solo la accompagnava talvolta al lavoro) insufficiente a dimostrare il rapporto lavorativo.

Avverso tale sentenza ricorre la lavoratrice per un motivo, illustrato da memoria (lamentando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e vizio di motivazione), cui resiste con controricorso l’INPS.

Il motivo è inammissibile.

Occorre premettere che non sussistono le violazioni di legge denunciate e che la parte ricorrente sostanzialmente intende con il motivo ottenere una rivalutazione del materiale probatorio acquisito, operazione questa preclusa in sede di legittimità, essendo la valutazione delle prove compito del giudice di merito.

Anche il fatto dedotto dalla parte quale fatto asseritamente ignorato dalla corte territoriale – la qualità occasionale di lavoratore del testimone per lo stesso datore – non è un fatto decisivo e non è stato affatto ignorato dalla sentenza impugnata, che ha per converso ritenuto di dar rilievo esclusivamente agli elementi raccolti nel verbale ispettivo, ritenendo che detta prova testiomoniale “nulla ha riferito in ordine alle caratteristiche fondamentali del lavoro bracciantile” ritenendo che il teste “nulla poteva sapere di preciso sulle caratteristiche e modalità dello stesso”, sicché “non torna utile”.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021

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