LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5305-2020 proposto da:
D.N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BAINSIZZA 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ELIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSALBA VALENZANO;
– ricorrente –
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
D.N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BAINSIZZA 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ELIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSALBA VALENZANO;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 4384/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO BUFFA.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 10.12.19, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del 25.6.18 del tribunale della stessa sede, ha condannato l’INPS al pagamento in favore dell’assistito in epigrafe della pensione di inabilità con decorrenza dalla domanda amministrativa, in base ai requisiti (c.d. requisiti ridotti) della L. n. 232 del 2016, art. 1, comma 250, ed ha compensato le spese per la novità della questione (il ricorso riguardava prestazione incompatibile con altra in godimento, e si ammetteva la possibilità di opzione in sede di liquidazione).
Avverso tale sentenza ricorre l’assistito per un motivo, lamentando la compensazione delle spese. Resiste l’INPS che propone ricorso incidentale per un motivo, deducendo l’incompatibilità della prestazione con l’assegno in godimento.
Il motivo del ricorso principale è manifestamente infondato: infatti, questa Corte ha già affermato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017, Rv. 646335 – 01) Sez. 1, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017, Rv. 645187 – 01) che, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi. (vedi altresì Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 26987 del 15/12/2011, Rv. 620186 – 01, secondo la quale le ragioni della compensazione delle spese devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, come avvenuto nella specie).
Il motivo del ricorso incidentale è del pari manifestamente infondato: si è già affermato, infatti (Sez. L, Sentenza n. 4868 del 11/03/2016, Rv. 639079 – 01), che, in materia di invalidità, l’incompatibilità sancita dalla L. n. 407 del 1990, art. 3, comma 1, tra le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell’Interno e le prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio, con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi totali, fa salva la facoltà per l’interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, sicché, fermo il divieto di fruirne in cumulo, ha come presupposto necessario e sufficiente la titolarità dei due diversi diritti, che può essere accertata in giudizio senza che abbia effetto preclusivo il previo riconoscimento di uno soltanto di essi.
Spese compensate per soccombenza reciproca.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato nei confronti di entrambe le parti, se dovuto.
PQM
Rigetta i ricorsi, compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021