Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32432 del 08/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18178-2018 proposto da:

L.C., T.C., domiciliati in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentati e difesi dall’avvocato SERGIO CASAREALE giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

LO.LU., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA SALVATORI, che lo rappresenta e difende, unitamente agli avvocati LUCIANA ROMEO, MARIA FILIPPA LEONE, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1397/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 25/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Gli odierni ricorrenti convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari – sezione distaccata di Altamura, Lo.Lu. assumendo che il convenuto, titolare di un locale adibito ad esercizio commerciale, aveva chiuso uno spazio di proprietà del condominio cui apparteneva la proprietà degli attori, apponendo una grata metallica e provvedendo alla pavimentazione, di tal che aveva altresì occluso delle grate di areazione che permettevano il passaggio di aria e luce al locale sottostante degli attori.

Si costituiva in giudizio il convenuto che eccepiva di essere solo l’esercente dell’esercizio commerciale ubicato nei locali oggetto di causa e che non aveva posto in essere le opere di cui si dolevano gli istanti.

Il Tribunale con la sentenza n. 141 del 12/1/2012 accoglieva la domanda, condannando il convenuto al ripristino dello stato dei luoghi ed al rimborso delle spese di lite.

La Corte d’Appello di Bari sul gravame proposto dal Lo., in riforma della sentenza gravata, rigettava la domanda attorea, condannando gli attori al rimborso delle spese del doppio grado.

Rilevava che gli stessi attori, in occasione della precisazione delle conclusioni in primo grado, avevano inteso rinunciare alla domanda, con la conseguenza che non poteva essere accolta una domanda ormai rinunciata.

In particolare, gli attori avevano aderito all’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto, sicché si palesava erronea la decisione del Tribunale.

Avverso tale sentenza propongono ricorso L.C. e T.C. sulla base di un motivo.

Lo.Lu. resiste con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria n. 22661 del 19/10/2020 la causa era rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale in merito alla legittimità delle previsioni circa la partecipazione di magistrati onorari ai collegi della Corte d’Appello.

Rileva il Collegio che, quanto alla deduzione di invalidità della sentenza sollevata da parte ricorrente nelle memorie depositate in prossimità della precedente adunanza camerale, per avere preso parte alla decisione un giudice ausiliario nominato ai sensi del D.L. n. 69 del 2013, artt. 62-72, conv. con modificazioni nella L. n. 98 del 2013, in relazione agli artt. 102 e 106 Cost, nelle more è intervenuta la sentenza n. 41 del 2021 della Corte costituzionale.

Questa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 106 Cost., commi 1 e 2, del D.L. n. 69 del 2013, artt. 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 e 72, convertito, con modificazioni, nella L. n. 98 del 2013, nella parte in cui conferiscono ai giudici ausiliari di appello lo status di componenti dei collegi delle sezioni della corte d’appello come magistrati onorari, poiché, in base al precetto costituzionale violato, i magistrati onorari possono esercitare le funzioni di giudice singolo, ossia monocratico di primo grado, che solo in via eccezionale e transitoria può comporre i collegi di tribunale, stabilendosi al riguardo che dette norme sono illegittime laddove non prevedono che la loro applicazione sia limitata al periodo entro cui sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi indicati dal D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 32 (rectius entro il 31 ottobre 2025), cosicché nelle more tale figura può continuare ad operare.

In motivazione ha sottolineato l’esigenza di tener conto dell’innegabile impatto complessivo che la decisione di illegittimità costituzionale sarebbe destinata ad avere sull’ordinamento giurisdizionale e sul funzionamento della giustizia nelle corti d’appello.

Richiamate le ragioni che hanno spinto il legislatore alla introduzione di tale figura, nonché gli effetti favorevoli che la riforma ha prodotto sull’arretrato delle corti d’appello, è stato evidenziato che il venir meno di tale apporto recherebbe, nell’immediato, un grave pregiudizio all’amministrazione della giustizia, tanto più nella situazione attuale, che vede come urgente l’esigenza di riduzione dei tempi della giustizia, e quindi anche di quella civile, dove hanno operato e operano i giudici ausiliari presso le corti d’appello.

Si impone quindi un bilanciamento con altri valori costituzionali di pari – e finanche superiore – livello, i quali risulterebbero in sofferenza ove gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale risalissero (retroattivamente, come di regola) fin dalla data di efficacia della norma oggetto della pronuncia.

Quindi, richiamati i precedenti in cui la stessa Corte Costituzionale ha effettuato il bilanciamento tra i valori attinti dalla norma ritenuta incostituzionale ed altri di pari o superiore rango, e ciò anche quando ciò comporti che la dichiarazione di illegittimità costituzionale, risulti non essere utile, in concreto, alle parti nel processo principale (Corte Cost. n. 10 del 2015 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disposizione che prevedeva un’imposizione tributaria a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica), la decisione della Consulta ha rimarcato che “l’interazione dei valori in gioco evidenzia, nell’immediato, il già richiamato pregiudizio all’amministrazione della giustizia e quindi alla tutela giurisdizionale, presidio di garanzia di ogni diritto fondamentale, essendo alla Corte ben presente l’esigenza di “evitare carenze nell’organizzazione giudiziaria” (sentenza n. 156 del 1963)”.

Si è quindi ritenuto che la declaratoria di illegittimità delle disposizioni censurate dovesse lasciare al legislatore un sufficiente lasso di tempo onde assicurare la “necessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale”, segnatamente dell’art. 106 Cost., comma 2. Lo strumento a tal fine individuato è stato quello del ricorso alla sperimentata tecnica della pronuncia additiva, inserendo nella normativa censurata un termine finale entro (e non oltre) il quale il legislatore è chiamato a intervenire, termine finale che, nella fattispecie, è stato ravvisato, nell’ambito dell’iter di riforma della magistratura onoraria (D.Lgs. n. 116 del 2017), nella data del 31 ottobre 2025 (art. 32 di tale decreto legislativo), alla quale è stata differita la sua completa entrata in vigore.

Per l’effetto l’illegittimità costituzionale della normativa censurata è stata dichiarata nella parte in cui non prevede che essa si applichi fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi contemplati dal D.Lgs. n. 116 del 2017, citato art. 32, così riconoscendo ad essa – per l’incidenza dei concorrenti valori di rango costituzionale – una temporanea tollerabilità costituzionale, rispetto all’evocato parametro dell’art. 106 Cost., commi 1 e 2.

In tale periodo rimane quindi legittima la costituzione dei collegi delle corti d’appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio.

Richiamate in tal modo le conclusioni alle quali è giunta la Corte Costituzionale proprio in merito alla decisione della questione di legittimità costituzionale richiamate dalla ricorrente, si palesa l’infondatezza della deduzione di nullità, essendo stata la sentenza impugnata decisa con la partecipazione di un giudice ausiliario ma ben prima del termine del 31/10/2025.

Il motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché dell’art. 342 c.p.c., in ordine all’efficacia devolutiva del giudizio di appello.

Assumono i ricorrenti che la decisione del giudice di appello di riforma della sentenza di primo grado è avvenuta prescindendo dallo specifico contenuto dei motivi di appello, in quanto, essendo risultato assorbito il secondo motivo, con il primo motivo il Lo. aveva insistito sul proprio difetto di legittimazione passiva, ribadendo di non essere l’esecutore materiale delle opere di cui all’atto di citazione.

Viceversa, i giudici di appello hanno accolto il gravame facendo riferimento alla circostanza che gli appellati avevano rinunciato alla domanda in sede di conclusioni, e ciò sul presupposto che non potesse accogliersi una domanda ormai abbandonata.

Il motivo è infondato.

Ed, invero, come riferito nello stesso ricorso, il motivo di appello di cui si lamenta l’erroneo accoglimento, oltre a fondarsi sulla valenza probatoria della missiva del 27/3/1998, era focalizzato a riaffermare l’estraneità del convenuto rispetto alle pretese attoree, per non essere l’appellante il proprietario del locale, aggiungendosi anche che gli stessi attori avevano condiviso tale affermazione.

In tal senso non può affermarsi che la decisione gravata abbia ecceduto rispetto ai limiti posti dalla formulazione del motivo, dovendosi pervenire al rigetto del ricorso, previa parziale correzione della motivazione del giudice di appello.

Infatti, il richiamo al tenore delle conclusioni rese in primo grado da parte degli stessi attori, i quali prendevano atto dell’erronea evocazione in giudizio del convenuto, ancorché per motivi imputabili allo stesso Lo., che aveva lasciato intendere di essere proprietario del bene oggetto di causa, anche a prescindere dal rilevo che tali conclusioni possono assumere quanto alla possibilità di ravvisare una valida rinuncia alla domanda originaria, denota evidentemente il riconoscimento circa la fondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva (rectius di titolarità passiva del rapporto), che poneva ormai come incontestata l’affermazione circa l’impossibilità di riferire al convenuto la responsabilità per i fatti denunciati in citazione e la possibilità di essere destinatario dell’ordine di riduzione in pristino.

Correttamente, e tenuto conto del principio di non contestazione, il giudice di appello è addivenuto alla riforma della sentenza del Tribunale, rivelandosi in tal modo l’infondatezza del motivo di ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021

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