LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4164-2019 proposto da:
S.V., rappresentata e difesa dall’avvocato CANDELORO ARPAIA giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
R.E., D.L.M. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CALAMATTA n. 16, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO LAURO, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE DELLA MONICA e PASQUALE GARGANO giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
contro
S.M.R., + ALTRI OMESSI;
– intimati-
avverso la sentenza n. 1820/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 26/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.
Lette le memorie della ricorrente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE F.O. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno R.T., + ALTRI OMESSI, invocando la scrittura privata del 18 febbraio 1996 con la quale era stata regolata la successione del defunto marito R.P., con l’impegno a riprodurre l’accordo in forma pubblica entro la data del 30 giugno 1996.
Assumeva che i convenuti però si erano rifiutati di dare seguito all’impegno ivi assunto, sicché era necessario agire in giudizio per fare accertare l’avvenuta divisione.
Nella resistenza di R.T., + ALTRI OMESSI, il Tribunale adito, con la sentenza non definitiva n. 58 del 2012, dichiarò la nullità della scrittura privata in quanto alla stessa non avevano preso parte tutti i condividenti.
Avverso tale sentenza propose appello F.O. cui hanno resistito R.E. e D.L.M., essendosi costituite anche S.V. e S.M.R..
La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 1820 del 26 novembre 2018, ha accolto il gravame.
Infatti, il Tribunale aveva dichiarato la nullità della scrittura di divisione in quanto alla stessa non aveva preso parte anche tal A.B..
Tuttavia, la sentenza gravata non si era avveduta che la divisione aveva ad oggetto unicamente la divisione dei beni caduti nella successione del defunto R.P., coniuge dell’attrice, alla quale era però estraneo il detto A.B..
In particolare, tra i beni relitti vi era anche la quota di 1/6 vantata dal de cuius su di un fondo in *****, quota che nell’ambito della divisione ereditaria si era convenuto di assegnare all’attrice (a sua volta già proprietaria della quota di un sesto sul medesimo fondo).
Poiché era rimasta immutata la comunione sul bene in *****, alla scrittura di divisione non era necessario che partecipassero anche gli altri comproprietari del fondo de quo, atteso che nella divisione ci si era limitati a cedere ad una delle coeredi la quota indivisa sul bene in *****, senza che quindi si imponesse la necessità della partecipazione degli altri comunisti.
La scrittura oggetto di causa concerneva la sola comunione ereditaria di R.P. (che appunto comprendeva la quota di 1/6 su di un diverso bene in comunione), ed in relazione a tale comunione non si ponevano problemi di integrità del contraddittorio.
Per l’effetto era dichiarata la validità della scrittura di divisione del 18/2/1996.
Quanto alle spese, le stesse erano poste a carico delle parti appellate costituite, in ragione della soccombenza.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso S.V. sulla base di un motivo, illustrato da memorie.
Resistono con controricorso R.E. e D.L.M..
S.M.R. e F.O. non hanno svolto difese in questa fase.
Con decreto presidenziale del 20/11/2019 è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di R.T., + ALTRI OMESSI, atteso che, vertendosi in materia di divisione, la regola del litisconsorzio necessario permane anche nel caso in cui sia impugnato il solo capo relativo alle spese di lite (Cass. n. 14654/2013).
Provvedutosi a tale adempimento, le altre parti destinatarie dell’ordine di integrazione del contraddittorio, non hanno svolto attività difensiva.
Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 350 c.p.c..
Si rileva che è erronea la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, che ha posto le stesse unicamente a carico delle appellate S.V. e S.M.R., dichiarando erroneamente la contumacia di R.E. e D.L.M. che invece si erano a loro volta costituti in grado di appello.
Inoltre, si lamenta che le spese siano state poste a carico delle sole parti appellate costituite, senza avvedersi del fatto che le S., in qualità di eredi di R.R., avevano in realtà aderito al motivo di appello proposto dalla F., sostenendo la tesi della validità della scrittura privata del 18/2/1996.
Viceversa, erano stati gli altri appellati costituiti, R.E. e D.L.M., a contrastare il gravame, insistendo per la conferma della sentenza gravata.
Rileva il Collegio che debba preliminarmente essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per pretesa carenza del requisito di autosufficienza, atteso che, anche in ragione delle ragioni di doglianza proposte, che investono il solo capo relativo alle spese di lite, appaiono adeguatamente esposti i fatti di causa per quanto rileva ai fini della decisione della controversia.
Va poi evidenziato che, avendo la Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, escluso la nullità della scrittura privata per la mancata partecipazione alla stessa di altri condividenti, è stata espressamente affermata “la validità integrale della scrittura privata del 18.02.96” (così pag. 6 anche in dispositivo).
In motivazione è stato poi osservato che la questione relativa alla diversa causa di nullità della scrittura per difetto di menzione degli estremi della concessione edilizia anche in sanatoria, era stata reputata assorbita dal Tribunale, e che la stessa non risultava essere stata riproposta.
Poste tali precisazioni, deve escludersi che sussista il potere di rilievo d’ufficio della nullità della scrittura de qua.
In tal senso rileva la circostanza che il ricorso principale verta unicamente sul capo relativo alle spese, senza che sia mossa alcuna censura nei confronti della decisione che investe l’accertamento della validità della scrittura di divisione, con la conseguenza che, a fronte di una espressa statuizione in punto di validità di tale scrittura, era onere della parte interessata, a mezzo della specifica proposizione di un motivo di impugnazione incidentale, porre la questione della nullità della scrittura per la diversa causa individuata in controricorso, con la conseguenza che tale omissione preclude a questo giudice il rilievo della nullità (e ciò anche a voler soprassedere, ove si volesse ritenere implicitamente proposto un motivo di ricorso incidentale, circa la sua assoluta carenza di specificità, attesa la assenza di critica al ragionamento del giudice di appello quanto alla mancata riproposizione della questione in appello ed alla mancata riproduzione in ricorso del contenuto della scrittura privata, dalla quale poter evincere ex actis, il ricorrere della causa di nullità in esame).
Passando alla disamina del motivo di ricorso, lo stesso si palesa fondato.
I controricorrenti non contestano che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, gli stessi si sono costituiti nel giudizio di secondo grado, mostrando in tal modo di avere interesse alla conferma della decisione di prime cure, a differenza invece di quanto emerge dal tenore delle difese della ricorrente (come riportate in ricorso), la quale invece si limitò ad aderire alla tesi sostenuta dall’appellante.
Ne consegue che appare erronea, proprio alla luce del diverso atteggiamento tenuto dalle parti costituite in appello, l’affermazione circa la soccombenza in capo alla odierna ricorrente (che pur essendo costituita in appello con la germana S.M.R., è l’unica ad avere proposto ricorso).
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie in parte il ricorso nei termini di cui in motivazione e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021