Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32436 del 08/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29019-2020 proposto da:

I.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO, 68, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****;

– intimato –

avverso il decreto n. cronol. 304/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 14/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la Corte d’appello Roma, con il decreto di cui in epigrafe, rigettò l’opposizione di I.R. avverso il decreto monocratico in precedenza emesso dal Consigliere delegato della medesima Corte, con il quale, liquidato indennizzo per la non ragionevole durata di un processo civile, nella misura di Euro 2.500,00, aveva condannato il Ministero al rimborso della somma di Euro 400,00 a titolo di rimborso spese legali; opposizione con la quale la I. aveva lamentato l’erronea applicazione della tabella 8, allegata al D.M. n. 55 del 2014, che regola i compensi dei procedimenti monitori, piuttosto che la tabella 12, che regola i compensi per i processi contenziosi;

che avverso il predetto decreto l’anzidetta istante propone ricorso sulla base di unitaria censura e che il Ministero è rimasto intimato;

considerato che la prospettazione della ricorrente, secondo la quale la Corte locale aveva violato l’art. 2233 c.c., del R.D.Lgs. n. 1578 del 1933, artt. 57 e 58, D.L. n. 223 del 200, artt. 3 e 24, D.M. n. 55 del 2014, art. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, è manifestamente infondata, avendo questa Corte già condivisamente chiarito che la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata “procedimenti monitori”, allegata al D.M. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d’appello, con caratteri di “atipicità” rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini dell’applicazione di tale tabella, oltre che l’identica veste formale – decreto – del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l’iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine “audiatur et altera pars”, che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento “ex lege” Pinto e l’ordinario procedimento d’ingiunzione (Sez. 2, n. 16512, 31/07/2020, Rv. 658292); assume, invece, carattere pienamente contenzioso la fase che si apre con l’opposizione davanti al collegio, nel caso in cui il decreto monitorio non sia soddisfattivo della pretesa (proprio in tali ipotesi, infatti, risulta affermata la contenziosità del procedimento, cfr. da ultimo, ex multis, Cass. nn. 26110/2019, 15493/2020);

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che essendo rimasta la controparte intimata non vi è luogo a statuizione sulle spese;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021

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