LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19285-2015 proposto da:
T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, Via della Pedica 50, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA NUNZI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE 87, presso la sede legale dell’Azienda rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO GAMBARDELLA, EGIDIO MAMMONE, GIUSEPPE FRATTO;
– controricorrente –
nonché contro AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA ARES 118;
– intimata –
avverso la sentenza n. 10626/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/03/2015 R.G.N. 746/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 10626/2014, depositata il 2 marzo 2015, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda proposta da T.G., dipendente dell’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria – ARES 118 dall’1 gennaio 2005, e prima dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, con il profilo professionale di operatore tecnico “autista barelliere” (Categoria B), per l’accertamento del diritto alle differenze retributive conseguenti allo svolgimento, in relazione al periodo dall’1/7/2003 al 31/5/2008, delle superiori mansioni di operatore tecnico specializzato “autista di ambulanza – soccorritore” (Categoria BS).
1.1. La Corte di appello, esaminate le declaratorie dei profili professionali in questione, quali definiti dal Contratto integrativo aziendale dell’Azienda Ospedaliera San Camillo (cui era succeduta, per il ramo di azienda inerente al trasporto malati, ARES 118, per effetto della L.R. n. 9 del 2004), ha considerato che l’inserimento del ricorrente fra il personale addetto ai turni del servizio 118 – come da elenco prodotto con il ricorso di primo grado – fosse inidoneo a dimostrare che il T., oltre alla guida del mezzo, avesse espletato anche i più complessi compiti di “autista di ambulanza-soccorritore”; ha inoltre escluso che l’appellante ARES 118 non avesse contestato lo svolgimento, da parte del T., di attività di soccorso in collaborazione con l’infermiere professionale, prevista dalla declaratoria di “autista di ambulanza – soccorritore” fra gli altri elementi caratterizzanti il profilo, in quanto l’Azienda, nella propria memoria difensiva, aveva ammesso soltanto le mansioni di autista ma non anche la prestazione di tale attività.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore, affidandosi a quattro motivi, assistiti da memoria, cui ha resistito l’Azienda Ospedaliera San Camillo con controricorso.
3. L’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria è rimasta intimata.
4. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente censura la sentenza impugnata:
1.1. con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., commi 2 e 3, art. 420 c.p.c., comma 1 e art. 115 c.p.c., comma 1, sul rilievo che erroneamente la Corte di appello di Roma aveva ritenuto non contestato dall’Azienda, con la memoria di costituzione e difesa, unicamente lo svolgimento di mansioni di autista mentre contestata la prestazione delle attività di soccorso, quale tratto distintivo del profilo professionale rivendicato;
1.2. con il secondo, per violazione e falsa applicazione dell’Allegato 1 “Declaratorie delle categorie e profili” del c.c.n.l. Compatto Sanità 1998-2001, avendo la Corte di appello trascurato di considerare che, sulla scorta di quanto previsto da tale fonte collettiva, il lavoratore che è adibito alla guida di un’autoambulanza, per ciò solo, svolge mansioni riconducibili al profilo di operatore tecnico specializzato (cat. BS);
1.3. con il terzo, per violazione e falsa applicazione del Contratto collettivo integrativo aziendale e degli Allegati 1 e 2 dello stesso dai quali emergerebbe che l’attività principale dell’autista di ambulanza-soccorritore è rappresentata dalla guida dell’automezzo e dal coadiuvare l’infermiere professionale in tutte le attività di soccorso, provvedendo a tutte le operazioni di trasporto, diversamente da quella dell’autista-barelliere, rappresentata dall’uso della barella nell’accompagnamento, spostamento e trasporto;
1.4. con il quarto, per violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del c.c.n.l. Compatto Sanità e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 rilevandosi l’infondatezza dell’eccezione delle Aziende resistenti, per le quali la cat. BS non potrebbe essere considerata una categoria diversa e superiore rispetto alla cat. B, ma costituirebbe soltanto un livello economico super per i lavoratori appartenenti alla medesima categoria professionale di autisti, con la conseguente inesattezza della quantificazione delle differenze retributive formulata dal ricorrente.
2. Il primo motivo è inammissibile.
2.1. Al riguardo deve ribadirsi che l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero di una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. n. 27490/2019; Cass. n. 3680/2019).
2.2. D’altra parte, nell’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, e in chiaro contrasto con orientamento consolidato (Cass. n. 16038/2013, fra le molte conformi), il ricorrente si limita a indicare le norme di legge che ritiene violate, ma non enuclea le affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, che risulterebbero in contrasto con esse (o con la giurisprudenza di legittimità che sulle medesime si è formata), così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni.
3. Parimenti inammissibili sono il secondo e il terzo motivo di ricorso.
3.1. Quanto al secondo, si deve rilevare che la censura proposta, in violazione dei canoni di specificità e completezza che presiedono alla formulazione del ricorso per cassazione, non si confronta con la complessiva, più articolata motivazione della sentenza, là ove la Corte di merito ha preso in considerazione, oltre al c.c.n.l. del Compatto Sanità, anche il Contratto integrativo dell’Azienda Ospedaliera San Camillo, esaminando la descrizione, in esso contenuta, delle due figure professionali di “autista-barelliere” e di “autista-soccorritore” e, quindi, ponendo in evidenza gli elementi che differenziano l’una dall’altra, nell’avvenuto rispetto – peraltro neppure oggetto di critica – del c.d. procedimento trifasico (per il quale cfr., da ultimo, fra le numerose conformi, Cass. n. 30580/2019).
3.2. Quanto al terzo motivo, si richiama il principio, per il quale il sindacato di legittimità sui contratti collettivi aziendali di lavoro può essere esercitato soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nella formulazione tempo per tempo vigente, ovvero ai sensi dell’art. 360, n. 3, per violazione delle norme di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., a condizione, per detta ipotesi, che i motivi di ricorso non si limitino – come invece deve rilevarsi nella specie – a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento gravato, ma prospettino, sotto molteplici profili, l’inadeguatezza della motivazione anche con riferimento alle norme del codice civile di ermeneutica negoziale come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e congruità della motivazione stessa” (Cass. n. 4460/2020; conforme Cass. n. 21888/2016).
4. Palesemente inammissibile è infine anche il quarto motivo, in quanto concernente questioni non esaminate dalla Corte di merito, stante l’avvenuto rigetto della domanda per difetto di prova dei fatti costitutivi del diritto rivendicato.
5. Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere all’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021