Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.32445 del 08/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26721-2015 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALANO, e LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

DE STEFANI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO GRAZI E CURAZI 3, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO OLIVIERI, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO STOLFA, MARIANTONIETTA MARTINELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 373/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/05/2015 R.G.N. 740/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 4.5.2015, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato non dovuti i premi pretesi dall’INAIL nei confronti di De Stefani s.p.a. a seguito di provvedimento di rettifica d’ufficio dell’inquadramento con cui l’Istituto aveva richiesto a quest’ultima le differenze sui premi scaduti nel quinquennio precedente;

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INAIL, deducendo un motivo di censura;

che De Stefani s.p.a. ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INAIL denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. 12 dicembre 2000, art. 14, comma 3 anche con riferimento alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8 e L. n. 88 del 1989, art. 49 per avere la Corte di merito ritenuto che esso non avesse titolo per pretendere le differenze sui premi maturati e scaduti anteriormente al provvedimento di rettifica;

che il motivo è infondato, essendosi chiarito che, in applicazione del principio generale di irretroattività della legge di cui all’art. 11 preleggi, il provvedimento di variazione, sia d’ufficio che su domanda, della classificazione di un’impresa a fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione errata, in base al D.M. 12 dicembre 2000, ha effetto dal primo giorno successivo a quello della comunicazione, salvo i casi, ivi previsti, in cui il datore di lavoro abbia dato causa all’errata classificazione (così Cass. n. 19979 del 2017, cui hanno dato continuità Cass. nn. 9227 del 2018, 4794 e 18185 del 2019 e, da ult., 20907 e 20908 del 2020);

che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 5.450,00, di cui Euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali in misura par al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472