LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20740-2015 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;
– ricorrente –
contro
V.G. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOMENIZZA, 3, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO BERETTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 85/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 27/02/2015 R.G.N. 670/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/06/2021 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE.
RILEVATO CHE:
1. la Corte d’appello di Genova, in riforma della decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso su richiesta dell’Inps che, in qualità di gestore del Fondo di garanzia per il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR), si era surrogato, ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2 al lavoratore soddisfatto;
2. ad avviso della Corte d’appello, non vi erano le condizioni per la surrogazione, in quanto il Fondo non aveva dimostrato di aver pagato il TFR al lavoratore in presenza di tutti i presupposti di legge, in particolare il fallimento della società datrice di lavoro o la non assoggettabilità della stessa alle procedure concorsuali;
3. di tale decisione ha chiesto la cassazione l’INPS, sulla base di due motivi, poi illustrati con memoria;
4. ha resistito, con controricorso, la società V.G. s.r.l.
CONSIDERATO CHE:
5. con il primo motivo di ricorso, l’INPS deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la falsa applicazione della L. n. 297 del 1982, art. 2, commi 1, 2, 5 e 7;
5.1. assume l’Istituto che la decisione non trova alcun valido fondamento nella disciplina afferente al Fondo di Garanzia. L’art. 2 cit. è diretto, infatti, a disciplinare il rapporto giuridico tra il lavoratore e il Fondo di Garanzia e dunque a porre le regole alle quali il primo deve attenersi per ottenere la tutela ivi apprestata. Nessuna disposizione, invece, disciplina la posizione soggettiva del datore di lavoro inadempiente e, nella specie, incapiente, nei confronti del quale l’Inps esercita il diritto di surrogazione per aver erogato al lavoratore il TFR in sua sostituzione;
5.2. per l’INPS, diversamente opinando, si tradirebbe la ratio di istituzione del Fondo di Garanzia, consistente nella tutela dei diritti di credito dei lavoratori insoddisfatti e non nella tutela dei datori di lavoro inadempienti. L’interpretazione della disposizione resa dai giudici di merito non sarebbe plausibile, consentendo al datore di lavoro di trarre un ingiustificato beneficio dalle norme che disciplinano il rapporto previdenziale tra il lavoratore e l’Istituto, nonostante il suo inadempimento, definitivamente accertato in sede giudiziale, con il titolo ottenuto dal lavoratore medesimo;
6. con il secondo motivo, l’INPS – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – deduce la violazione dell’art. 1203 c.c., n. 5, in relazione alla L. n. 297 del 1982, art. 2 nonché all’art. 2036 c.c., comma 3, e art. 113 c.p.c., comma 1;
6.1. sotto diverso profilo, l’Istituto censura la decisione per aver escluso, anche, il diritto di surrogazione legale ai sensi dell’art. 1203 cit., per difetto dei relativi presupposti;
7. è fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo;
8. la questione qui controversa risulta decisa dalla Corte, con pronuncia n. 25682 del 2019;
9. al precedente citato ed alle argomentazioni che lo sorreggono il Collegio intende assicurare continuità in questa sede;
10. è stato affermato che “Il Fondo di Garanzia istituito presso l’INPS che, ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2 abbia corrisposto al lavoratore il T.F.R. non versato dal datore di lavoro insolvente, è surrogato per legge nel privilegio di cui agli artt. 2751 bis e 2776 c.c., essendo tenuto a provare, in sede di azione di surrogazione, non già la sussistenza degli elementi costitutivi dell’autonoma fattispecie previdenziale, bensì soltanto l’avvenuta erogazione della prestazione assicurativa e la sussistenza del diritto al T.F.R. in capo al lavoratore”;
11. a fondamento dell’espresso principio vi è la considerazione del particolare inquadramento sistematico della disciplina del Fondo di garanzia operato dalla Corte (v. Cass. 2012 n. 12852 del 2012; Cass. nn ed anche nn. 10875, 20675 del 2013; 12971 del 2014) che, attraverso il riconoscimento di una finalità esclusivamente assicurativa e previdenziale funzionale alla pienezza di protezione dei lavoratori dal rischio dell’insolvenza del proprio datore di lavoro, svincola l’operatività del meccanismo di garanzia dai presupposti concreti delle obbligazioni retributive rimaste inadempiute a causa dell’insolvenza, che diventano l’oggetto di una diversa ed autonoma prestazione previdenziale, rispondente ad una finalità che lo Stato deve obbligatoriamente perseguire;
12. si è dunque osservato che la previsione, ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 7, secondo cui ” (…) il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli artt. 2751 bis e 2776 c.c., per le somme da esso pagate”, fonda un (distinto) diritto di surrogazione conseguente all’intervento dell’ente previdenziale e imputabile al fatto che il datore di lavoro si è reso inadempiente all’obbligo di corrispondere il T.F.R. a causa della propria insolvenza, secondo i principi desumibili dagli artt. 1886 e 1916 c.c.;
13. come logico corollario, si è ritenuto che, in sede di azione surrogatoria, il Fondo non debba dimostrare al datore di lavoro inadempiente la sussistenza degli elementi costitutivi della autonoma fattispecie previdenziale, ma debba provare (solo) l’avvenuta erogazione della prestazione assicurativa ai lavoratori ed il diritto al T.F.R. in capo ai lavoratori cui il Fondo – e cioè l’Inps – è surrogato per legge;
14. a tali principi non si è attenuta la Corte di appello, nella sentenza qui impugnata, che va perciò cassata;
15. in conclusione, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la causa va rinviata alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame della fattispecie concreta, uniformandosi all’indicato principio di diritto;
16. al giudice di rinvio è rimessa la regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021