Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32454 del 08/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2825-2020 proposto da:

D.G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 2 SC. B INT. 3, presso lo studio dell’avvocato EZIO BONANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA CALDERONE;

– ricorrente –

Contro

INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 606/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 15/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO BUFFA.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 15.11.19, la Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede del 26.9.17, che aveva rigettato la domanda del lavoratore in epigrafe volta ad ottenere la maggiorazione contributiva per esposizione lavorativa ad amianto, ritenendo prescritto il diritto per essere decorso il termine di legge computato a decorrere dalla domanda all’INAIL.

Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per 8 motivi, illustrati da memoria, cui resistono l’INPS e l’INAIL con controricorso.

Il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la nullità della sentenza e la violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e L. n. 326 del 2003, art. 47 (primo motivo), nonché ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 il difetto di motivazione della sentenza (secondo motivo), ed inoltre ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione dell’art. 2946 c.c. e D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47bis, artt. 24 e 111 Cost., in relazione ad altre nome di legge richiamate (motivi dal terzo al settimo), e deduce l’illegittimità costituzionale degli artt. 13 e 2946 citati per violazione degli artt. 32 e 38 Cost..

Occorre premettere che la sentenza impugnata è immune dal vizio di nullità denunciato con il primo motivo, non essendo configurabile la lesione del diritto di difesa della parte nell’aver autonomamente ricostruito – sulla base degli atti prodotti – il dies a quo del termine che ha prodotto l’estinzione del diritto azionato.

Per il resto, i motivi di ricorso ruotano tutti intorno al momento di conoscenza dell’esposizione qualificata ad amianto da parte del lavoratore, avendo la corte territoriale ancorato tale momento alla domanda all’INAIL presentata dal lavoratore e sostenendo il ricorrente che all’epoca vi era solo consapevolezza di esposizione ma non anche di esposizione qualificata, e che rilevante al più sarebbe invece solo la successiva domanda di maggiorazione contributiva presentata all’INPS. Il ricorrente contesta inoltre che il decorso del termine produca l’estinzione del diritto e chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale delle norme su richiamate.

In proposito, questa Corte (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2351 del 09/02/2015, Rv. 634542 – 01; Cass. 10980/15; ed altre numerose successive) ha già ripetutamente evidenziato l’autonomia del beneficio contributivo in questione ed ha affermato che la prescrizione estingue per intero il beneficio e non i soli ratei della prestazione pensionistica da maggiorare: in materia di tutela previdenziale dei lavoratori esposti ad amianto, il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall’avvenuto pensionamento, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione medesima. Ne consegue che la prescrizione del diritto alla rivalutazione ha carattere definitivo ed incide non solo sui singoli ratei di maggiorazione. La soluzione è stata ritenuta costituzionalmente conforme, proprio in quanto avente ad oggetto un beneficio autonomo ed aggiuntivo rispetto alla pensione. All’indicata soluzione il Collegio ritiene di dover dare continuità.

Quanto al decorso del termine, il Collegio non reputa necessario entrare nel merito della questione circa la idoneità (che pure appare indubitabile) della domanda del lavoratore all’INAIL (avente ad oggetto proprio il riconoscimento di esposizione ad aminato oltre soglia) a segnare il momento di conoscenza dell’esposizione qualificata ad amianto, e ciò per la ragione che la valutazione del momento di conoscenza di detta esposizione è questione di merito (nella specie peraltro risolta dalla corte con logica adeguata e sufficiente motivazione), non sindacabile in sede di legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 8718 del 27/04/2005, Rv. 581011 – 01; Sez. L, Sentenza n. 3095 del 13/02/2007, Rv. 594678 – 01).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento – in favore di ciascun controricorrente – delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021

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