LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 724-2021 proposto da:
P.M., C.M.A., domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dagli avvocati FERDINANDO EMILIO ABBATE, MARA MANFREDI;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****;
– intimato –
avverso il decreto n5 2905/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 10/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.
RITENUTO
che: la Corte d’appello di Roma in composizione monocratica, in accoglimento della domanda d’equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo civile, riconosceva a C.M.A. la somma di Euro 465,84 e a P.M. quella di Euro 712,72, limitando l’indennizzo ai crediti accertati nel processo presupposto, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art.. 2 bis, comma 3, il quale prevede che “la misura dell’indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se in inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice”;
che la medesima Corte, in composizione collegiale, accolta parzialmente l’opposizione (le opponenti avevano lamentato che il decreto opposto non aveva tenuto conto degli interessi dovuti sulla sorte capitale, che avrebbe importato la maggior rideterminazione, rispettivamente, in Euro 704,18 e in Euro 1.077,36), aveva riconosciuto alla C. la somma di Euro 480,76 e alla P., quella di Euro 735,55, sulla base del seguente ragionamento:
– a mente dell’art. 10 c.p.c., alla sorte capitale potevano sommarsi solo interessi e rivalutazione maturati al momento dell’instaurazione del giudizio di merito, dovendosi escludere le poste successivamente maturate;
ritenuto che la C. e la P. ricorrono avverso quest’ultima statuizione sulla base di unitaria censura e che il Ministero della Giustizia è rimasto intimato;
ritenuto che le ricorrenti lamentano che la Corte di merito aveva violato e/o falsamente applicato la L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 2 bis, esponendo che:
– la statuizione impugnata non aveva tenuto conto del fatto che alla sorte capitale andavano aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria fino al deposito della sentenza della sentenza che aveva definito il processo presupposto;
– la Corte Romana non aveva fatto corretta applicazione del principio di diritto più volte enunciato da questa Corte, erroneamente evocando l’art. 10 c.p.c., destinato a regolare la ben diversa materia della competenza.
CONSIDERATO
che:
la doglianza è manifestamente fondata, avendo questa Corte avuto già modo di condivisamente affermare che “il credito per interessi è (…) accessorio al credito per capitale e non vi è ragione di non tenerne conto ai fini dell’individuazione della portata economica della vicenda oggetto del giudizio presupposto” (Sez. 6, n. 7695, 19/3/2019; conf. Cass., n. 7478 del 2019, Cass. n. 30057 del 2019); dovendosi soggiungere che, non potendo la durata del processo porsi a carico della parte vincitrice, il giudice deve liquidare gli interessi maturati sulla sorte capitale fino al deposito della sentenza;
considerato che, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al giudice del rinvio anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, altra composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021