Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.32460 del 08/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19410-2015 proposto da:

FONDAZIONE E.N. A.S.A.R.C.O. ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato BARTOLO SPALLINA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO SPALLINA;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO ROSAZZA 32, presso lo studio dell’avvocato UGO LUCA SAVIO DE LUCA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA ANGELA GRILLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 29/01/2015 R.G.N. 574/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/06/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

RILEVATO

CHE:

1. C.R., sul presupposto dell’erroneo inquadramento, agli effetti della posizione assicurativa presso l’ENASARCO, come agente plurimandatario anziché monomandatario della s.r.l. Carl Zeiuss Vision Italia (subentrata alla s.p.a. Carl Zeiss) e all’esito della conciliazione intervenuta con la società per differenze richieste, in via monitoria, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso nella maggior misura prevista per gli agenti monomandatario, aveva denunciato all’ENASARCO l’omissione contributiva in riferimento alle differenze contributive corrispondenti al monomandato per l’intera durata del rapporto di agenzia e, all’esito dell’accertamento ispettivo, conclusosi con la conferma della qualifica di agente plurimandatario, adiva il giudice chiedendo l’annullamento del verbale ispettivo, l’accertamento della natura di agente monomandatario, la condanna dell’Enasarco all’erogazione del trattamento pensionistico negata, dall’ente previdenziale, prima dell’integrale recupero dei contributi omessi;

2. il primo giudice riconosceva il diritto al versamento dei contributi come monomandatario, dichiarando prescritti quelli dovuti dal 28 febbraio 2004 e rigettava la domanda di liquidazione della pensione, per non avere l’agente dimostrato la sussistenza dei necessari requisiti;

3. con sentenza n. 9 del 2015, la Corte di Appello di Genova, rigettando il gravame svolto dell’ENASARCO, riteneva che modalità e caratteristiche concretamente assunte dalla prestazione e il concreto atteggiarsi delle obbligazioni dell’agente consentissero di ricondurre la prestazione nell’ambito del monomandato, a nulla rilevando il diverso nomen juris prescelto dalle parti all’atto della stipulazione; soggiungeva, inoltre, che la maggior obbligazione contributiva sorgeva pur in difetto di una specifica pattuizione nel senso del monomandato;

4. avverso tale sentenza l’ENASARCO ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese C.R., con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

5. con il primo motivo si deduce difetto di integrità del contraddittorio, per non essersi svolto il giudizio anche nei confronti della preponente s.p.a. Carl Zeiss Vision Italia subentrata alla s.p.a. Carl Zeiss);

6. con il secondo motivo si deducono plurime violazioni di legge e si assume l’erronea opzione interpretativa fatta propria dalla Corte territoriale nel riconoscere il diritto, con effetto retroattivo, alla più elevata contribuzione consentita per i monomandatari, in dipendenza della mera circostanza di non avere operato, nel periodo in questione, oltre che per la Carl Zeiss s.p.a. e Carl Ziess Vision Italia, anche per altri preponenti, e si assume, in sintesi, che la L. n. 12 del 1973, art. 6 collega il massimale annuo contributivo alla disciplina, come voluta dalle parti, del rapporto di agenzia e rappresentanza e non alle modalità di svolgimento o di esecuzione del rapporto stesso;

7. con il terzo motivo si deduce violazione delle regole di ermeneutica contrattuale per avere attribuito allo strumento negoziale contenuti sotto nessun profilo riconducibili alla comune intenzione delle parti, come emergente dalle parole ed espressioni usate nei due contratti;

8. il ricorso è da rigettare;

9. non si ravvisa difetto di integrità del contraddittorio per avere l’attuale controricorrente agito per differenze pensionistiche, come emerge dal ricorso introduttivo e dalla decisione di primo grado, e dunque per l’accertamento della provvista contributiva e l’eventuale recupero, presso il preponente, a carico dell’ente previdenziale, senza alcuna allegazione di un danno riverberatosi sul trattamento pensionistico dall’asserito inadeguato e incompleto versamento contributivo;

10. inoltre, diversamente da quanto assume la parte controricorrente, non può ritenersi formato alcun giudicato sulla questione del diritto al versamento dei contributi quale agente monomandatario, sulla scorta del decreto ingiuntivo, non opposto dalla società, per crediti vantati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, corrisposta dalla società alla stregua delle provvigioni dell’ultimo semestre antecedente alla risoluzione, in considerazione del rapporto di piurimandato, anziché alla stregua degli ultimi otto mesi antecedenti ove tenuto conto del monomandato;

11. valga, al riguardo, riaffermare il principio in virtù del quale l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra l’obbligazione contributiva e diritti ed obblighi inerenti un rapporto di agenzia sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come res inter alios acta, rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all’altro rapporto;

12. anche il secondo motivo è da rigettare, per avere la Corte di merito correttamente valorizzato, agli effetti del massimale contributivo, il reale atteggiarsi del rapporto tra le parti derivando il contenuto dell’obbligazione previdenziale dall’esecuzione in concreto del rapporto e non dall’assetto d’interessi nelle pattuizioni negoziali e dall’assunzione di uno specifico ed esclusivo obbligo in riferimento ad un solo preponente (fra tante, Cass. n. 18417 del 2014 ed ivi ulteriori precedenti);

13. il che non vuol dire rimettere la misura dell’obbligazione alla scelta unilaterale dell’agente ma modulare la stessa all’assetto concreto assunto, tra le parti, del rapporto, realizzando l’impegno, ancorché in via di fatto, assolto nei confronti di un unico preponente, in aggiunta, nella specie, come rimarcato dalla Corte territoriale, alla pattuita esclusiva, anche nell’interesse dell’altro contraente, per maggiore solerzia e assiduità nelle visite ai clienti e, in definitiva, per la fidelizzazione e l’espansione della clientela, con corrispondenti vantaggi anche alla casa madre in forma di maggiori contratti conclusi e, soprattutto, non conclusi per altre aziende concorrenti;

14. inammissibile risulta il terzo mezzo atteso che le ulteriori argomentazioni della sentenza impugnata, in riferimento al tenore delle clausole contrattuali sottoscritte che varrebbero ad escludere l’obbligazione in favore della sola preponente secondo la prospettazione della Fondazione, sono in realtà state svolte dalla Corte di merito ad abundantiam al fine di confutare, anche sulla scia della minoritaria giurisprudenza, la pretesa dell’ente previdenziale che, peraltro, nulla ha obiettato in ordine al rilevato intento elusivo dell’obbligo contributivo sotteso alle postille in luogo dell’intento di garantire reali spazi di intrapresa economica all’agente;

15. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo;

16. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 3 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021

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