Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.32466 del 08/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21086-2016 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO NAPPI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente principale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN;

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

nonché contro G.F.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 276/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 16/03/2016 RGN 487/2015:

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 16.3.2016, la Corte d’appello di Salerno, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’INPS a corrispondere a G.F. i ratei di pensione di vecchiaia anticipata maturati dal luglio 2012 al giugno 2013;

che avverso tale pronuncia G.F. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso, proponendo appello incidentale anch’esso basato su di un motivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo del ricorso principale, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, per avere la Corte di merito ritenuto che il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata dovesse decorrere dalla data in cui era stato accertato lo status invalidante, nella specie successiva a quella in cui era stata proposta la domanda amministrativa, invece che a far data da quest’ultima;

che, con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’INPS lamenta violazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12 (conv. con L. n. 122 del 2010), per avere la Corte territoriale ritenuto che alla pensione di vecchiaia anticipata non dovesse applicarsi il regime di differimento previsto dalla norma cit., in applicazione del quale esso aveva liquidato la pensione all’odierno ricorrente a far data dal luglio 2013;

che la questione proposta con l’appello incidentale è logicamente preliminare rispetto a quella di cui all’appello principale ed è fondata, avendo questa Corte chiarito che il regime delle c.d. “finestre” previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, si applica anche alla pensione di vecchiaia liquidata D.Lgs. n. 503 del 1992, ex art. 1, comma 8, agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, tanto desumendosi dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, estendendolo non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti” (così Cass. n. 29191 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 2382 del 2020 e, con riguardo al regime di differimento già disciplinato dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5, Cass. n. 1931 del 2021);

che, rimanendo assorbito l’appello principale, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da G.F.;

che, essendosi l’orientamento di legittimità cui si è data qui continuità formato in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiarato assorbito il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da G.F.. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021

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