LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13240-2015 proposto da:
C.P., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO NATALE;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2486/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 12/12/2014 R.G.N. 3130/1012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
RILEVATO
CHE:
1. con sentenza n. 2486 del 2014, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda svolta dall’attuale ricorrente per l’accertamento del diritto alla pensione indiretta, quale coniuge superstite di D.V., deceduto il *****;
2. per la Corte di merito, la neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale derivante da obiettive situazioni impeditive non poteva trovare applicazione analogica con riferimento alla pensione indiretta in favore dei superstiti dell’assicurato; inoltre, per il diritto alla pensione di vecchiaia alla stregua della L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20 non sussisteva il requisito anagrafico, non avendo l’assicurato compiuto il 57 anno di età al momento del decesso e, trattandosi di disposizione concernente esclusivamente i lavoratori con trattamenti pensionistici liquidati con il sistema contributivo, la contribuzione del lavoratore deceduto si collocava in epoca anteriore al gennaio 1996;
3. ricorre avverso tale sentenza C.P., con ricorso affidato a due motivi cui resiste l’INPS, con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
4. col primo motivo si deduce errata interpretazione ed applicazione del D.P.R. n. 26 aprile 1957, n. 818, art. 37 e si assume che la morte improvvisa, in età lavorativa, del dante causa poteva essere considerata un evento derogatorio per la formazione dei requisiti indispensabili ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, atteso che gli effetti negativi sarebbero ricaduti su terzi (coniuge superstite, figli minori o maggiorenni inabili) estranei al rapporto assicurativo che il sistema previdenziale si sforzava, invece, di tutelare;
5. in particolare, la ricorrente, dopo aver ricordato che i requisiti per la pensione indiretta a favore degli aventi diritto sono che il dante causa abbia, alla data della morte, un’anzianità contributiva di almeno 15 anni a qualsiasi titolo o, in subordine, di 5 anni nella propria vita lavorativa, di cui almeno tre negli ultimi cinque anni, assume che, nel caso di morte improvvisa e in età lavorativa dell’assicurato, lo stato di disoccupazione nel quinquennio antecedente la data del decesso rappresenta un elemento di neutralizzazione per la formazione del requisito specifico (vale a dire 5 anni di assicurazione e contribuzione, di cui almeno tre negli ultimi cinque anni), ragion per cui la sola presenza del requisito generico (cinque anni) è sufficiente a realizzare la previsione di legge per il diritto alla pensione indiretta;
6. il motivo è infondato per avere la Corte di merito correttamente applicato i principi espressi da questa Corte in fattispecie in cui non sussisteva una pensione sulla quale poter operare l’invocato principio della neutralizzazione, atteso che il dante causa della ricorrente non aveva raggiunto l’età pensionabile all’atto del decesso e, dunque, l’applicazione del diverso principio invocato dalla ricorrente presupponeva la maturazione del diritto del dante causa della ricorrente alla liquidazione della pensione, evento, questo, non verificatosi nel caso di specie (Cass. n. 28760 del 2018);
7. inoltre, come già affermato da questa Corte (Cass. n. 25858 del 2018), la legge prevede espressamente i casi di neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo in presenza di situazioni impeditive tassative (elencate dal D.P.R. n. 818 del 1957, art. 37) nel cui novero non risulta inclusa la disoccupazione del dante causa prima del decesso;
8. la ragione per la quale il legislatore ha introdotto ipotesi tassative di neutralizzazione del periodo assicurativo è da ricercare nella protezione del lavoratore assicurato interessato da uno degli eventi valorizzati dal legislatore, per cui a poco rileva, ai fini della predetta sospensione, la posizione del terzo che, oltretutto, nell’ipotesi della pensione indiretta matura il diritto jure proprio e non jure successionis;
9. anche il secondo motivo, con il quale si deduce violazione della L. n. 335 del 1995, art. 1, commi 19 e 20 è da rigettare per il rilievo assorbente del difetto del requisito anagrafico, previsto dalla predetta disposizione per il conseguimento del trattamento di vecchiaia anticipato, vale a dire 57 anni, mentre alla data del decesso il dante causa aveva solo 49 anni;
10. in conclusione, il ricorso è da rigettare;
11. non si provvede alla regolazione delle spese sussistendo le condizioni per l’esonero, ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
12. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021