Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3247 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7831-2015 proposto da:

CARNI ITALIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato LORENZO DEL FEDERICO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAURA ROSA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 334/2014 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA, depositata il 21/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

RILEVATO

che:

1. – Carni Italia S.r.l., sulla base di quattro motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 334/3/14, depositata il 21 ottobre 2014, con la quale la Commissione tributaria regionale delle Marche ha rigettato l’appello dalla stessa odierna ricorrente proposto avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento recante rettifica, a fini Ires, del reddito di impresa dichiarato per il periodo di imposta 2006;

– l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. – in via pregiudiziale, va rilevato che le parti hanno hinc et inde dedotto, e documentato, la definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017; e, nello specifico, lo stesso Ufficio competente ha dato conto della regolarità della domanda presentata dalla contribuente e dell’integrale versamento dell’importo dovuto;

2. – il D.L. n. 50 del 2017, cit., art. 11, prevede che, – una volta presentata l’istanza di definizione, – “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018” e che “Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse.” (c. 10);

– non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, e, per di più, essendosi dato atto del perfezionamento della procedura volta alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, – ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata (Cass., 5 luglio 2019, n. 18107);

3. – le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 11, c. 10, ult. prop., cit.);

– alcunchè va disposto in ordine all’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2001, n. 228, art. 1, comma 17) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

PQM

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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