LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3572-2020 proposto da:
G.T., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA CASTAGNOLI;
– ricorrente –
nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA, SEZIONE DI FORLI’- CESENA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 3322/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/11/2019 R.G.N. 2647/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.
RILEVATO
CHE:
1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da G.T., cittadino ***** di religione ***** proveniente dall'*****, il quale era espatriato nel 2014 per timore di ritorsioni da parte di un vicino le cui mucche, portate abusivamente al pascolo sul suo terreno del quale avevano distrutto il raccolto, erano state da lui avvelenate. Esponeva che dopo averlo picchiato, questi pretendeva un risarcimento del danno per la sua perdita minacciandolo, in caso contrario, di morte. Deduceva inoltre di essere arrivato in Italia nel 2015, dopo essere transitato attraverso la Libia. Nel giudizio di appello il G. aveva limitato la sua domanda alla sola protezione umanitaria che la Corte territoriale ha negato osservando che nella specie non vi sarebbe la prova di un pericolo attuale e sarebbero escluse condizioni di particolare vulnerabilità che ne giustificherebbero il riconoscimento. Inoltre la Corte di appello ha dubitato dell’età del richiedente asilo e dunque della sua minore età al momento dell’arrivo in Italia. Infine ha evidenziato che non sarebbe stata offerta alcuna prova di un adeguato inserimento in Italia del richiedente asilo da tenere in considerazione ai fini del riconoscimento della protezione chiesta.
2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.T. articolando un unico motivo. Il Ministero dell’interno ha depositato memoria tardiva di costituzione al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
CHE:
3. Con un unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3. Deduce il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe trascurato di valutare le ragioni di personale vulnerabilità e di insufficiente rispetto dei diritti umanitari in patria oltre che il suo inserimento nel tessuto sociale in Italia ai fini della concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
4. Il ricorso è fondato.
4.1. Osserva infatti il Collegio che, come denunciato dal richiedente, il giudice di appello da un canto ha trascurato di procedere ad un esame adeguato delle fonti internazionali disponibili, qualificate ed attuali, sulla situazione dello Stato di provenienza del richiedente, la ***** ed in particolare la situazione dei trattamenti carcerari negli Stati nord orientali. Inoltre nonostante fosse stata adeguatamente dimostrata in atti la minore età del richiedente all’atto dell’ingresso in Italia, il 29.6.2015, risultando nato il ***** come dichiarato alla Questura (dichiarazione riportata nel ricorso) immotivatamente la Corte evidenzia contraddizioni e non riscontra le dichiarazioni con l’ulteriore documentazione pure prodotta in giudizio (dichiarazioni INAIL e contratto di apprendistato) e riprodotta nel presente ricorso.
4.2. Va in proposito rammentato che in tema di protezione umanitaria, il giudice, ai fini dell’individuazione di eventuali situazioni di vulnerabilità, nell’accertare il livello d’integrazione raggiunto in Italia dal richiedente, comparato con la situazione in cui versava prima dell’abbandono del paese di origine, deve valutarne la minore età, in considerazione della particolare tutela di cui gode nel nostro ordinamento il migrante minorenne, in specie ove sia non accompagnato, trattandosi di condizione di ” vulnerabilità estrema”, prevalente rispetto alla qualità di straniero illegalmente soggiornante nel territorio dello Stato, avuto riguardo all’assenza di familiari maggiorenni in grado di prendersene cura ed al conseguente obbligo dello Stato di adottare tutte le misure necessarie per non incorrere nella violazione dell’art. 3 Cedu (cfr. Cass. 17/06/2020 n. 11743 e anche 06/04/2021n. 9247).
5. Per tali assorbenti ragioni la sentenza deve essere cassata e rinviata per un nuovo esame alla Corte di appello di Bologna che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021