Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32484 del 08/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35460-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA NOCIFORA, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE PRINCIOTTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 278/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 17/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO BUFFA.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 17.5.19, la Corte d’appello di Messina ha dichiarato improcedibile l’appello dell’INPS avverso la sentenza del tribunale di Patti del 3.3.15 (sentenza che aveva accertato il lavoro in agricoltura del B.), in quanto l’atto era stato notificato per posta e consegnato alla parte personalmente e non al procuratore ed il vizio non si era sanato (perché altro procuratore si era costituito).

Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo, cui resiste il lavoratore con controricorso illustrato da memoria.

Il motivo di ricorso, con il quale si deduce la sanatoria del vizio della notifica, è manifestamente fondato.

Dagli atti risulta che il ricorso in appello è stato notificato alla parte nel domicilio eletto presso il difensore costituito in primo grado, all’indirizzo presso il quale risiedeva pure la parte personalmente che ha ricevuto l’atto, consegnato a mani. La parte si è quindi costituita con nuovo difensore.

In tale contesto, il vizio della notifica deve ritenersi sanato per conseguimento dello scopo.

Infatti, questa Corte ha già precisato (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 3666 del 07/02/2019, Rv. 652902 – 01 e Sez. 2 -, Ordinanza n. 10500 del 03/05/2018, Rv. 648356 – 01) che la notifica dell’impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica, e che deve essere disposta “ex officio” la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata “ex tunc” secondo il principio generale dettato dall’art. 156 c.p.c., comma 2.

La sentenza impugnata% deve pertanto essere cassata, con rinvio alla corte d’appello di Catania, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d’appello di Catania, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021

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