LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32560-2019 proposto da:
COMUNE DI PIOLTELLO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO MARELLI;
– ricorrente –
contro
DERRICK SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRO PICIOCCHI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2489/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di LOMBARDIA, depositata il 12/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento riguardante la TARI relativi agli anni d’imposta 2015 e 2016;
la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente ritenendo che per magazzini tassabili a fini TARI potevano essere considerate anche le aree scoperte ove venivano conservati, movimentati e depositati all’aperto i container;
la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello della parte contribuente affermando che l’esclusione dal tributo delle aree di transito e deposito dei container si desume dal tenore del regolamento IUC (imposta unica comunale) del comune di Pioltello, art. 39, in quanto non sono soggetti alla tassa le aree che, secondo la comune esperienza, non possono produrre rifiuti o non li possono produrre in maniera apprezzabile.
Il comune di Pioltello proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la Derrick s.r.l. si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il comune di Pioltello denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 641, in quanto l’attività della società contribuente consiste nel noleggio e deposito di container ed è evidente che gli spazi scoperti dove tali attività vengono svolte – con movimento e magazzinaggio dei container – non possono che essere aree operative da tassare come produttive di rifiuti;
con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il comune di Pioltello denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 641, e del regolamento IUC (imposta unica comunale) del comune di Pioltello, art. 39, in quanto, sebbene l’art. 39 cit. indichi la necessità di presentare una denuncia iniziale o di variazione delle aree escluse dall’imposta per inidoneità a produrre rifiuti, nessuna denuncia iniziale o di variazione è stata mai presentata dalla società contribuente.
I motivi di impugnazione, che possono essere affrontati congiuntamente in quanto entrambi ruotano attorno alla assoggettabilità all’imposta sui rifiuti di un area scoperta adibita alla movimentazione e deposito di container, sono fondati.
Secondo questa Corte infatti:
il presupposto impositivo della TARI è costituito dalla detenzione o occupazione di una “res” suscettibile di produrre rifiuti (Cass. n. 17617 del 2021);
in materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l’occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell’esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell’imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 17032 del 2021; Cass. n. 12979 del 2019).
La Commissione Tributaria Regionale non si è conformata ai predetti principi laddove – affermando che l’esclusione dal tributo delle aree di transito movimentazione e deposito dei container si desume dal tenore del regolamento IUC (imposta unica comunale) del comune di Pioltello, art. 39, in quanto non sono soggetti alla tassa le aree che, secondo la comune esperienza, non possono produrre rifiuti o non li possono produrre in maniera apprezzabile – non ha considerato che l’impossibilità dei locali o delle aree di produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere “debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”; nei fatti invece la Commissione Tributaria Regionale ha esonerato la parte contribuente dal provare che un’area scoperta adibita al deposito e al transito di container sia inidonea a produrre rifiuti. In effetti il principio generale in tema di imposta sui rifiuti è che tutti gli immobili sono potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti e quindi soggetti ad imposta sugli stessi, salvo una adeguata dimostrazione in senso contrario fornita dal contribuente mediante una apposita denuncia iniziale o di variazione.
Ritenuti pertanto fondati entrambi i motivi di impugnazione, il ricorso della Publiservizi s.r.l. va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021