Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32523 del 08/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8879-2021 proposto da:

BEL CAR AUTO DI B.L. & C. S.A.S., B.L., C.A., elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO TRIESTE 155, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO POLITO, e rappresentati e difesi dagli avvocati GIOVANNI MARMINA e GRAZIELLA POLITO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 263 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositato il 15/01/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex L. n. 89 del 2001, indirizzato alla Corte di Reggio Calabria, i ricorrenti si dolevano per l’irragionevole durata di una controversia civile iniziata con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 7/7/1997 dinanzi alla sezione distaccata di Ardore della Pretura Circondariale di Locri, e definita con sentenza n. 839/2019 della Corte d’Appello di Reggio Calabria.

La Corte d’Appello adita, richiesta un’integrazione documentale, con decreto del consigliere designato n. 263 del 15 gennaio 2021 ha accolto il ricorso, liquidando un indennizzo pari ad Euro 5.230,69 per ognuno dei ricorrenti, oltre al rimborso delle spese di lite.

Avverso tale decreto hanno proposto ricorso Bel Car Auto di B.L. & C. s.a.s., B.L., C.A., sulla base di un motivo che denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. quanto alla liquidazione delle spese di lite, ritenendo erroneo il riferimento alla tabella prevista per i procedimenti monitori e per non avere provveduto all’aumento del compenso per la difesa plurima.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto direttamente avverso il decreto emesso da parte del consigliere delegato della Corte d’Appello.

Questa Corte ha, infatti, affermato il principio secondo cui (Cass. n. 19238/2014) è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dal magistrato delegato della corte d’appello, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 4, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, poiché contro tale provvedimento va proposta opposizione al collegio della L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, introdotto dallo stesso D.L. n. 83 del 2012 (conf. Cass. n. 12891/2017).

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Non sussistono i presupposti di legge sul raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 2273/2019) come si desume da D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 (conf. Cass. S.U. n. 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021

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