LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21645/2015 proposto da:
B.G., R.G., BO.AN., RA.FO., D.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GALATI 100/C, presso lo studio dell’avvocato ANNA D’ALISE, rappresentati e difesi dall’avvocato BARTOLO GIUSEPPE SENATORE;
– ricorrenti –
contro
COMUNE SANT’ANTIMO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3775/2014 della CORTE D’APPELLO di. NAPOLI, depositata il 04/09/2014 R.G.N. 880/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
che con sentenza del 4 settembre 2014, la Corte d’Appello di Napoli in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, confermata la pronunzia sul difetto di giurisdizione in ordine al periodo anteriore al 1 luglio 1998, rigettava la domanda proposta con distinti ricorsi, poi riuniti, da B.G., D.A., Bo.An., R.G. e Ra.Fo. nei confronti del Comune di Sant’Antimo, alle cui dipendenze prestavano servizio con qualifica di vigile urbano, avente ad oggetto il risarcimento del danno da usura psicofisica per non aver goduto, per esigenza aziendale, del riposo settimanale, danno da rapportarsi al trattamento economico per le attività prestate nei giorni festivi di cui all’art. 24 del CCNL 14.9.2000 per il comparto Regioni ed Autonomie locali, con condanna del Comune al pagamento delle somme a tale titolo indicate in ciascun ricorso;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto formatosi il giudicato sul capo della decisione con cui il Tribunale aveva declinato la giurisdizione per il periodo anteriore al 1 luglio 1998 e, nel merito, infondata la pretesa risarcitoria connessa al lamentato pregiudizio psicofisico derivante dall’impiego continuativo oltre il sesto giorno senza fruizione del riposo settimanale, stante la carenza di allegazione e prova che caratterizza i ricorsi, in cui non si denunzia la mancata fruizione di riposi compensativi e la mancata percezione delle maggiorazioni previste dal CCNL applicabile, (quello per il comparto Regioni ed Autonomie locali del 14.9.2000) e, conseguentemente, l’affermata configurabilità di un danno rapportabile all’art. 24 del predetto CCNL, che contempla l’ipotesi di prestazione resa in giorno festivo o dedicato al riposo compensativo e, perciò, necessariamente implicante il superamento dell’orario di lavoro contrattuale, risultando, viceversa, alla stregua della disciplina contrattuale, applicabile ai lavoratori in turno, quali devono essere considerati i vigili urbani, l’art. 22, comma 5, seconda alinea, del medesimo CCNL, che riconosce, in relazione alla prestazione ordinaria resa in regime di turnazione, una maggiorazione della retribuzione;
che per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale il Comune di Sant’Antimo non ha svolto difesa alcuna.
CONSIDERATO
– che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in una con la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del CCNL 14.9.2000 per il comparto Regioni ed Autonomie locali, imputano alla Corte territoriale il travisamento della causa petendi, riflettendo la fattispecie concreta l’ipotesi astrattamente contemplata dal predetto art. 24 del CCNL, erroneamente, dunque, ritenuto inapplicabile, essendo stati i ricorrenti chiamati a prestare servizio anche nel giorno deputato al riposo settimanale;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2109 c.c., art. 36 Cost., artt. 1218 e 2947 c.c., i ricorrenti lamentano a carico della Corte territoriale l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso circa la conformità alla disciplina legale e costituzionale di una organizzazione dei turni di lavoro del personale della polizia municipale strutturato in modo da escludere sistematicamente la fruizione del riposo settimanale al cadere del settimo giorno;
– che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati avendo la Corte territoriale, alla stregua della corretta interpretazione della disciplina contrattuale – per cui, con riguardo ai lavoratori in turno, quali i vigili urbani, le indennità di cui all’art. 24 del CCNL di comparto possono essere riconosciute solo quando i predetti lavoratori siano chiamati a prestare, in via eccezionale ovvero occasionale, la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, ovvero in giornata festiva infrasettimanale al di là dell’orario ordinario – legittimamente disatteso la pretesa risarcitoria azionata dai ricorrenti, in ragione del rilievo, cui la Corte territoriale perviene una volta sancita, con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici, l’erroneità dell’opposto pronunciamento del primo giudice e che i ricorrenti qui non hanno fatto oggetto di specifica censura, per cui i medesimi non avrebbero allegato e provato, né la mancata fruizione di riposi compensativi, né la mancata percezione delle maggiorazioni previste dal CCNL, ovvero i soli fatti costitutivi fondanti quella pretesa;
che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese per non aver il Comune intimato svolto alcuna difesa.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti:, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021
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