Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.32554 del 08/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13422/2015 proposto da:

COMUNE DI ARIANO IRPINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato NUNZIO RIZZO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente – principale –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO n. 58, presso lo studio degli avvocati BRUNO COSSU, SAVINA BOMBOI, che lo rappresentano e difendono unitamente all’avvocato FRANCESCO CAPOBIANCO;

– controricorrente –

e contro

AZIENDA CONSORTILE PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE A1, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI N. 134, presso lo Studio Legale FIORILLO E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO FONTANA;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

P.M.;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 6376/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/11/2014 R.G.N. 100/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.

RITENUTO

Che:

la Corte d’Appello di Napoli, rigettando il gravame avverso la sentenza del Tribunale di Ariano Irpino, ha confermato l’accoglimento della domanda con la quale P.M. aveva chiesto la condanna del Comune di Ariano Irpino e, in solido, dell’Azienda Consortile per la Gestione delle Politiche Sociali nei Comuni dell’Ambito Territoriale, al pagamento delle differenze retributive dovute, ai sensi dell’art. 2126 c.c., per il lavoro svolto sotto la veste apparente di collaborazione coordinata e continuativa ed in realtà di natura subordinata, dapprima presso il Comune e poi, in esito a trasferimento di attività, presso l’Azienda Consortile;

il Comune di Ariano Irpino ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistito da controricorso del P. e seguito da controricorso, con tre motivi di ricorso incidentale, da parte dell’Azienda Consortile.

CONSIDERATO

Che:

in esito alla fissazione della data per la trattazione in sede camerale del ricorso per cassazione, il Comune di Ariano Irpino e l’Azienda Consortile hanno depositato verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto anche dal lavoratore, con cui sono state definite le pretese azionate in causa, con accordo esteso anche alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità; ciò comporta la cessazione della materia del contendere, di cui non resta che dare atto, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità, come richiesto.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021

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