Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3256 del 10/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 40-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE SICILIA – AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.G., elettivamente domiciliata in GIARRE, CORSO ITALIA 147, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO GRASSI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3669/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il 01/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2020 dal Consigliere Dott.ssa BALSAMO MILENA;

RILEVATO

CHE:

1.L’Agenzia delle Entrate ricorre, sulla base di tre motivi, nei confronti di A.G., per la cassazione della sentenza n. 3669-17-2014, depositata il 20 novembre 2014 e non notificata, con la quale, in controversia concernente l’impugnazione della cartella di pagamento relativa al recupero dell’imposta principale concernente la dichiarazione di successione di M.M., la CTR della Sicilia, nel confermare la sentenza del giudice di primo grado, rigettava l’appello proposto dall’Erario, sul presupposto che la lite era stata definita ai sensi della L. n. 289 del 2002.

Resiste con controricorso la contribuente.

CONSIDERATO

che:

2.Con il primo motivo, si lamenta la nullità del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4 per avere la CTR omesso di pronunciare sull’eccepita violazione dei disposti normativi in tema di definizione agevolata di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16 e soprattutto sull’eccezione dell’esistenza di un giudizio pregiudiziale in ordine alla legittimità dell’avviso di liquidazione e del diniego di condono.

3. Con il secondo motivo così rubricato “violazione della L. n. 289 del 2002, artt. 16 e 11”, si lamenta l’erroneità della decisione relativa all’estinzione del giudizio, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 11, nonostante ne mancassero i presupposti. Afferma, difatti, la difesa erariale che l’applicazione della citata L. n. 289 del 2002, art. 11, presuppone che non siano stati notificati avvisi di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della legge; mentre, nella fattispecie, l’avviso era stato già notificato e il condono presentato ai sensi della citata L. n. 289 del 2002, art. 16 e non art. 11 – era stato negato dall’ufficio, di guisa che non poteva trovare applicazione la normativa sulla base della quale la CTR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

4. Con il terzo mezzo, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione dell’art. 2909 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la CTR dichiarato l’efficacia del giudicato esterno dichiarativo della legittimità dell’avviso di liquidazione (prodromico alla cartella) e quella del diniego di condono.

Sostiene al riguardo l’Ufficio che entrambi gli atti erano stati esaminati dalla CTR della Sicilia con le sentenze nn. 286 e 287 del 2011, con le quali, avendo dichiarato l’inammissibilità dei gravami proposti dalla contribuente, aveva determinato il passaggio in giudicato delle sentenze di primo grado, con le quali la CTP di Catania aveva affermato la legittimità sia degli avvisi opposti che del diniego di condono impugnato dalla A. in quel giudizio.

5.La prima censura è inammissibile nella parte in cui si prospetta l’omesso esame dell’eccezione relativa alla pendenza del giudizio concernente la legittimità dell’avviso di liquidazione e del diniego di condono. Con particolare riferimento a detto profilo, il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito, e non anche, come nella specie, in caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito (v. Cass.n. 10422 del 15/04/2019;Cass. n. 1876/2018; n. 25154 /2018; n. 12046 del 17/05/2018;Cass., 26/9/2013, n. 22083; Cass., 23/1/2009, n. 1701).

Sotto il profilo della violazione del disposto della L. n. 289 del 2002, art. 16, la medesima Agenzia afferma che la cartella è stata emessa a seguito di avvisi di liquidazione delle imposte, per i quali la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, denegata – secondo l’assunto dell’amministrazione finanziaria – per l’assenza di presupposti (in quanto atti di mera determinazione del quantum dovuto sulla base degli avvisi di liquidazione); sebbene la cartella esattoriale, prodotta dalla contribuente, non contenga alcun riferimento a prodromici avvisi, ma solo alla dichiarazione di successione dell’anno 2002.

Dalla produzione documentale, allegata dall’intimata, risultano due domande di definizione agevolata in relazione a due avvisi di liquidazione relativi alle imposte di successione della madre dell’ A.; con la conseguenza che la dedotta natura meramente riscossiva della cartella, per costituire – ad avviso dell’ufficio – atto di mera esecuzione di una pretesa ormai definitiva (e non un nuovo ed autonomo atto impositivo) risulta non solo irrilevante ai fini della delibazione della censura, concernendo la richiesta di condono gli atti prodromici della cartella (V. Cass. n. 3759 del 08/02/2019; Cass. n. 32132 del 2018; Cass. n. 15799 del 2015, che ammettono la definizione agevolata rispetto agli atti che rivestono anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante), ma altresì incongruente nella parte in cui l’ente ricorrente correla la domanda di definizione agevolata all’emissione della cartella esattoriale, incoerentemente con quanto deduce con le doglianze successive.

6. La seconda censura è fondata nei termini che seguono.

Secondo l’assunto dell’ente ricorrente, nella specie non sussisterebbero nè i presupposti della definizione agevolata di cui alla citata L. n. 289 del 2002,art. 16, nè quelli di cui alla citata L. n. 289 del 2002, art. 11.

Sotto il primo profilo, riguardando la definizione agevolata gli avvisi di liquidazione delle imposte principali determinate sui valori degli assi ereditari dichiarati in relazione alla successione presentata dalla contribuente, difetterebbe il requisito della pendenza della lite fiscale in ordine all’accertamento dell’esistenza e dell’entità dei presupposti dell’imposizione.

Sotto il secondo profilo, l’emissione di un previo avviso di rettifica e liquidazione alla data di entrata in vigore della legge impedirebbe di accedere alla procedura della definizione agevolata, requisito che unitamente agli altri, relativi alla tempestività del versamento e al rispetto dei termini di scadenza individuati dalla legge, non è stato accertato dai primi giudici.

Effettivamente, la CTR nel rigettare il gravame, confermava la declaratoria di estinzione del giudizio ex art. 11, comma 2, cit. senza verificare la sussistenza dei presupposti che l’Agenzia delle Entrate nega ricorrere nella specie.

7.11 terzo motivo che censura la violazione di legge “per non avere i giudici di appello dichiarato l’efficacia del giudicato esterno sulla legittimità degli avvisi di liquidazione presupposto della cartella e sulla legittimità del diniego di condono”, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, si rivela inammissibile, atteso il mancato richiamo, nel ricorso, del testo integrale della dedotta e, peraltro, non documentata eccezione di giudicato del quale si chiede a questa Corte di accertarne la portata; non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (Cass., Sez. II, 23/06/2017, n. 15737). E poichè nella specie il ricorrente si è limitato solo ad enunciare la sussistenza della preclusione senza offrire alcun ulteriore ragguaglio riguardo al decisum di primo grado ed ai susseguenti atti di gravame che ne hanno determinato la devoluzione al giudice superiore, la premessa declaratoria di inammissibilità risulta del tutto ineludibile (Cass. n. 13988 del 31/05/2018; n. 2617 del 2015).

Sotto altro profilo, la doglianza risulta inammissibile in quanto il ricorrente non ha assolto l’onere di indicare in quale atto del giudizio precedente la domanda sia stata proposta ed in quali termini, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass.n. 2526/2020 in motiv; SS. UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004).

8.In conclusione, va accolto il secondo motivo del ricorso, dichiarati inammissibili il primo ed il terzo; va cassata la sentenza impugnata e rinviata alla CTR della Sicilia in diversa composizione, in relazione al motivo accolto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiarati inammissibili il primo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, in altra composizione, in relazione ai motivi accolti, anche per la regolamentazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto della Corte di cassazione, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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