LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28101-2019 proposto da:
P.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO n. 16, presso lo studio dell’avvocato CARMINE LOMBARDO, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE MASSELLA;
– ricorrente –
contro
AIR ITALY S.P.A., (già MERIDIANA FLY S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE N. 23, presso lo studio degli avvocati CARLO BOURSIER NIUTTA, ENRICO BOURSIER NIUTTA, ANTONIO ARMENTANO, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 223/2019 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZ. DISTACCATA DI SASSARI depositata il 24/07/2019 R.G.N. 40/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO
che:
1. La Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha respinto il reclamo proposto da P.E. avverso la sentenza di primo grado che, rigettando l’opposizione all’ordinanza emessa all’esito della fase sommaria, aveva confermato la decisione di rigetto della domanda volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato all’attuale ricorrente nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo di Meridiana Fly s.p.a., ora Air Italy s.p.a..
2. La Corte territoriale ha ritenuto accertata, e non contestata dalla reclamante, l’esistenza dello stato di crisi di Meridiana Fly s.p.a. a partire dal 2011 ed ancora in corso all’epoca di acquisizione da parte di Meridiana Fly s.p.a della società Air Italy s.p.a.; non sindacabile la scelta di Meridiana Fly s.p.a. di acquisire Air Italy s.p.a. e non dimostrato l’assunto della appellante di incidenza negativa di tale scelta sullo stato di crisi; ha rilevato che la P. era stata reintegrata alle dipendenze di Meridiana Fly s.p.a. nel 2015, in esecuzione della sentenza della Corte d’appello di Venezia (che aveva dichiarato nullo il termine apposto al contratto di lavoro stipulato l’1.7.1994 e dichiarato costituito tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere da tale data), e che il licenziamento della predetta era causalmente collegato allo stato di crisi aziendale iniziato dal 2011, con ricorso da quella data agli ammortizzatori sociali.
3. Ha escluso che Meridiana Fly s.p.a. e Air Italy s.p.a. costituissero un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, non risultando allegata né provata la simulazione o preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività e neppure l’indistinta e contemporanea prestazione di attività lavorativa da parte della P. e degli altri assistenti di volo nei confronti di entrambe le società. Ha quindi escluso che la platea dei soggetti coinvolti nella procedura di licenziamento collettivo Meridiana Fly s.p.a. dovesse comprendere anche gli assistenti di volo della Air Italy s.p.a..
4. Ha ritenuto che la L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3, non ricollega la sanzione di inefficacia del licenziamento collettivo alla inosservanza del termine di attuazione del programma di riduzione del personale, previsto dall’art. 4 Legge citata.
5. Ha ritenuto che la P. non avesse diritto a vedersi computati nell’anzianità lavorativa i periodi di lavoro non svolti dopo la conclusione del contratto a termine del 1994, in quanto la sentenza della Corte d’appello di Venezia, passata in giudicato, si era limitata ad indicare la data di decorrenza del rapporto a tempo indeterminato, alla luce della nullità del termine apposto al contratto, e per le conseguenze patrimoniali aveva applicato la L. n. 183 del 2010, art. 32, che ha valenza esaustiva di tutti i danni patiti, compresi quelli conseguenti alla perdita dell’anzianità lavorativa.
6. Avverso tale sentenza P.E. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Air Italy s.p.a., già Meridiana Fly s.p.a. ha resistito con controricorso.
7. Il pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta con cui ha concluso per l’accoglimento del ricorso. La P. e Air Italy s.p.a. hanno depositato memorie.
CONSIDERATO
che:
8. Col primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4,5 e 24 e successive modifiche nonché della Direttiva Europea 2001/23/Ce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
9. Si contesta l’esistenza di un nesso di causalità tra i motivi indicati da Meridiana Fly s.p.a. nella comunicazione di avvio della procedura di mobilità, cioè lo stato di crisi risalente al 2011, e il licenziamento intimato alla ricorrente. Si assume che la riduzione dell’attività di Meridiana Fly s.p.a., sulla cui base la attuale ricorrente è stata licenziata, non fosse ricollegabile alla crisi del 2011 bensì alla scelta della società datoriale di “spostare l’attività di volo da Meridiana Fly s.p.a. a Air Italy, con parziale dismissione degli aeromobili in quota Meridiana a favore degli aeromobili Air Italy” e con personale alle dipendenze di quest’ultima società. Si precisa che tali circostanze erano state dedotte fin dal ricorso introduttivo della lite e che ha errato la Corte di merito a ritenere non contestato lo stato di crisi di Meridiana Fly s.p.a. dal 2011.
10. Col secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5 con riferimento ai criteri di scelta dei lavoratori collocati in mobilità, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
11. Si censura la mancata inclusione degli assistenti di volo Air Italy nella platea del personale in esubero, a fronte della unicità del complesso aziendale costituto da Meridiana Fly s.p.a. e Air Italy s.p.a., desumibile dalle allegazioni e prove fornite dalla lavoratrice sin dal ricorso introduttivo di primo grado (compreso il verbale di incontro del 19.1.2012 in cui Meridiana Fly s.p.a. rappresenta la necessità di distacco di proprio personale verso Air Italy s.p.a.), atte a dimostrare l’unicità dell’area operativa, della struttura organizzativa e del coordinamento tecnico ed amministrativo tra le due società (risultante, tra l’altro, dal prospetto depositato da Meridiana presso la Consob il 7.8.2014 e dalle visure camerali, in cui sono indicati gli stessi amministratori per le due società ed i medesimi uffici) nonché la promiscuità nell’utilizzo della forza lavoro (non rilevando la specifica posizione della ricorrente) e nello svolgimento dell’attività produttiva (come peraltro accertato in alcune sentenze di merito, specificamente indicate, in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa).
12. Col terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4 per inosservanza del termine per concludere la procedura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
13. Si sostiene che dal verbale del 23.6.2016 risulta il rinvio della procedura oltre il termine previsto per la conclusione della fase amministrativa dal citato art. 4, con la conseguenza che la comunicazione del licenziamento risulta inefficace per inosservanza delle procedure dettate dal combinato disposto della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 12, art. 4, comma 9 e art. comma 3.
14. Col quarto motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5 e del verbale del 26.6.2016 con riferimento alla posizione della sig.ra P.E., dell’art. 2909 c.c., dell’art. 324 c.p.c., della L. n. 183 del 2010, art. 32 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
15. Si definisce erroneo il riconoscimento dell’anzianità lavorativa da parte della datrice di lavoro a far data dal 15.1.2015, epoca del ripristino del rapporto in esecuzione della sentenza della Corte d’appello di Venezia, anziché dal’1.7.1994, ossia dalla decorrenza del primo contratto a termine dichiarato illegittimo, coincidente con la data di costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato individuata dalla citata sentenza irrevocabile.
16. Si sostiene che l’art. 32 cit. non possa avere effetti sugli aspetti diversi dal risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla illegittima apposizione del termine.
17. Col quinto motivo è argomentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
18. Si afferma che nella specie ricorrevano tutti i presupposti per la compensazione delle spese di lite, in ragione della assoluta novità della questione e dell’accertamento, ad opera di molti giudici di merito, della illegittimità dei licenziamenti intimati nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo Meridiana Fly s.p.a. a fronte della comprovata unicità del complesso aziendale.
19. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
20. La fattispecie del licenziamento collettivo presuppone, come requisito fattuale di legittimità, la realizzazione di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, che può essere determinata da una diminuzione della richiesta di beni o di servizi offerti sul mercato, da una situazione di crisi o da una modificazione dell’organizzazione produttiva, che comportino soppressione di uffici, reparti, lavorazioni, o anche soltanto contrazione della forza lavoro. Il giudice, investito della valutazione di legittimità del licenziamento collettivo, deve accertare la sussistenza dell’imprescindibile nesso causale tra il progettato ridimensionamento e i singoli provvedimenti di recesso (v. Cass. n. 6385 del 2003).
21. Come ampiamente chiarito da questa Corte, in materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la L. n. 223 del 1991, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato “ex post” nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto “ex ante” alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda.
22. In questo contesto, gli spazi di controllo residui devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano i motivi della riduzione del personale, ma la correttezza della procedura seguita e la sussistenza del nesso causale tra il progettato ridimensionamento ed i singoli provvedimenti di recesso, anche al fine di escludere qualsiasi effetto discriminatorio.
23. Da tali premesse discende che non possono trovare ingresso in sede giudiziaria le censure con cui, senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5, né fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, si finisce per investire l’autorità giudiziaria di un’indagine sulla presenza di “effettive” esigenze di riduzione o di trasformazione dell’attività produttiva (v. Cass. n. 30550 del 2018; n. 5089 del 2009; n. 21541 del 2006).
24. Ciò premesso, deve rilevarsi come le censure oggetto del primo motivo di ricorso non contestino l’esistenza di un nesso di derivazione causale tra il ridimensionamento dell’attività di impresa e il singolo licenziamento, ma mirano a sindacare le cause e la responsabilità di tale ridimensionamento, assumendosi che la riduzione dell’attività di Meridiana Fly s.p.a. fosse imputabile alla decisione della stessa di cedere la propria attività di volo e le proprie rotte a Air Italy s.p.a.. In tal modo, le deduzioni di parte ricorrente, in quanto pretendono di individuare una autonoma serie causale, avulsa dallo stato di crisi conclamata risalente al 2011, e da sola idonea a provocare la contrazione dell’attività di Meridiana Fly s.p.a. e la connessa esigenza di riduzione del personale, finiscono per interferire con la valutazione, a monte, dei motivi e delle esigenze di riduzione del personale, così collocandosi al di fuori non solo del vizio di violazione di legge ma, addirittura, dei limiti in cui è consentito il controllo giudiziale in materia di licenziamento per riduzione di personale.
25. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato e deve trovare accoglimento. Esso pone la questione della configurabilità, in relazione ai fenomeni di gruppo e di collegamento societario, di un complesso aziendale unitario, pur se facente capo a più società, quale centro di imputazione delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative costituenti il criterio base di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 5.
26. Questa Corte, con orientamento costante, ha affermato che il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non e’, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (v. Cass. n. 4418 del 1997; n. 3136 del 1999; n. 6707 del 2004; n. 11107 del 2006; più recentemente, Cass. n. 3482 del 2013; n. 26346 del 2016; n. 13809 del 2017; n. 19023 del 2017).
27. La giurisprudenza ha comunque riconosciuto la configurabilità, a vari fini, di un’impresa unitaria, a prescindere dal carattere simulatorio del frazionamento dell’unica attività, e valorizzando la mera apparenza della pluralità di soggetti giuridici a fronte di un’unica sottostante organizzazione di impresa, intesa come unico centro decisionale (v. Cass. n. 11275 del 2000; n. 4274 del 2003; n. 5496 del 2006; n. 25270 del 2011; n. 7704 del 2018).
28. Nella sentenza n. 4274 del 2003, questa S.C., in una fattispecie di più imprese formalmente distinte, ma con un’unica organizzazione imprenditoriale, intesa anche come unico centro decisionale (le tre società convenute gestivano un’unica azienda costituita da un unico complesso aziendale, avevano in comune gli organi direttivi e una serie di servizi, si scambiavano i dipendenti, utilizzati indifferentemente per i vari servizi e spostati di anno in anno da una società all’altra) ha ritenuto che i requisiti dimensionali e quantitativi prescritti dalla L. n. 223 del 1991, art. 24 ai fini dell’applicabilità della disciplina dei licenziamenti collettivi dovessero essere riferiti all’unico complesso aziendale costituito dalle predette imprese.
29. Si è ritenuto possibile concepire un’impresa unitaria anche in presenza di gruppi genuini, in condizione di codatorialità che “presuppone l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l’interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni in tema di licenziamento collettivo” (Cass. n. 267 del 2019).
30. La sentenza impugnata dalla P. ha considerato dirimente, al fine di escludere l’esistenza di un’impresa unitaria, la mancanza di “deduzione e prova della simulazione o della preordinazione in frode alla legge” della pluralità di imprese, benché si tratti di requisito non imprescindibile secondo la giurisprudenza citata.
31. Inoltre, ha escluso l’unicità sostanziale dell’impresa e quindi l’unicità del complesso aziendale rilevante ai fini della L. n. 223 del 1991, art. 5 per il fatto che “non vi (fosse) deduzione né prova anche dell’indistinta e contemporanea prestazione di attività lavorativa da parte della P. – come di tutti gli altri assistenti di volo – nei confronti sia di Meridiana che di Air Italy”, ciò in ragione dell’utilizzo tra le parti di strumenti giuridici formali quali il distacco di personale e i contratti di wet lease, cioè di noleggio di aeromobile con equipaggio da parte di Meridiana Fly a Air Italy (e il ricorso al job posting, implicante la previa risoluzione del rapporto di lavoro con una società e la costituzione di un rapporto ex novo con l’altra).
32. Al riguardo occorre considerare che il ricorso ad una veste giuridica formale idonea a giustificare l’utilizzo e lo spostamento del personale di volo tra le due società non esclude, anzitutto dal punto di vista logico, la configurabilità di un’impresa unitaria avente un unico centro decisionale che programmi e decida a monte, tra l’altro, le forme ed i modi di impiego del personale necessario per perseguire l’obiettivo comune (nel caso in esame, nello stesso controricorso – pag. 5 – si dà atto che “Meridiana Fly…ha acquistato il pacchetto azionario di Air Italy…che le ha consentito, attraverso contratti di wet lease di continuare ad offrire, anche se in misura notevolmente ridotta, il servizio di trasporto aereo praticando prezzi allineati a quelli di mercato, prezzi che non avrebbe potuto proporre utilizzando i suoi aeromobili e i suoi dipendenti, attese le spropositate ed onerose spese di gestione dovute essenzialmente al costo e alla disciplina di impiego del personale navigante”).
33. Dal punto di vista giuridico, è sufficiente richiamare il principio di effettività, che permea il diritto del lavoro e che trova espressione in numerose disposizioni normative (v., ad esempio, il D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 27,29 e 30 e succ. modif.; la L. n. 223 del 1991, art. 8), a cominciare dall’art. 2094 c.c.. Si è al riguardo precisato che la stessa “esigenza di individuare con precisione un unico centro di imputazione cui ricondurre la gestione del singolo rapporto di lavoro, a di là degli schermi societari ovvero di una pluralità di strutture organizzative non aventi una chiara distinzione di ruoli, risponde al dato normativo base dell’art. 2094 c.c. che impone di individuare l’interlocutore tipico del lavoratore subordinato nella persona (fisica o giuridica) del “datore di lavoro”, e cioè di chi, di fatto detiene ed esercita i suoi poteri (direttivo e disciplinare) nei confronti della controparte dipendente” (Cass. n. 4274 del 2003 cit.).
34. In forza di tale principio deve ritenersi che l’esistenza di titoli giuridici formalmente legittimanti l’utilizzazione da parte di una società dei dipendenti di altra società oppure lo spostamento dei lavoratori da uno all’altro datore di lavoro, non costituisca elemento di per sé ostativo alla configurazione di un’impresa unitaria ove ricorrano indici significativi della unicità della struttura organizzativa e produttiva, dell’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo in vista di un interesse comune, dell’esistenza di unico centro decisionale che coinvolga anche la gestione del personale o di parti di esso, oppure di una condizione di codatorialità tra gruppi genuini.
35. La Corte di merito ha quindi errato nel ritenere che l’esistenza di titoli giuridici formalmente legittimanti l’utilizzazione dei lavoratori (assistenti di volo nella loro globalità) da parte delle due società o lo spostamento degli stessi tra l’una e l’altra impedisse di configurare un’impresa unitaria e, in ragione di tale erroneo presupposto, ha omesso qualsiasi accertamento in ordine alla sostanziale unitarietà della struttura imprenditoriale costituita da Meridiana Fly – Air Italy e, quindi, in ordine alla eventuale esistenza di un unico complesso aziendale a cui riferire le esigenze tecnico-produttive e organizzative rilevanti, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 5 al fine di individuare la platea dei lavoratori da collocare in mobilità.
36. D’altra parte non può dubitarsi del fatto che il complesso aziendale a cui fa riferimento l’art. 5 cit. debba essere individuato secondo criteri oggettivi, al di là della formale esistenza di più società o del fraudolento frazionamento di un’unica impresa, ma nella prospettiva di selezionare la platea effettiva dei lavoratori su cui ricadono le esigenze di ridimensionamento e tra i quali applicare i criteri di scelta. Ciò si desume dalle statuizioni di questa S.C. secondo cui “in tema di licenziamento collettivo, il doppio richiamo operato dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, comporta che la riduzione del personale deve, in linea generale, investire l’intero ambito aziendale, potendo essere limitato a specifici rami d’azienda soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto alle altre…La dimostrazione della ricorrenza delle specifiche professionalità o comunque delle situazioni oggettive che rendano impraticabile qualunque comparazione, costituisce onere probatorio a carico del datore di lavoro” (v. Cass. n. 22824 del 2009; n. 22825 del 2009; n. 13705 del 2012; n. 203 del 2015; n. 19105 del 2017).
37. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati e della L. n. 223 del 1991, art. 5 e per tali ragioni, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, deve essere cassata, risultando assorbiti i motivi dal terzo al quinto. La causa va quindi rinviata, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Cagliari, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, dichiara assorbiti il terzo, il quarto ed il quinto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021