Interpretazione del contratto, criteri, senso letterale delle espressioni usate, “ratio” del precetto contrattuale, razionale gradualismo

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.32565 del 08/11/2021

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Interpretazione del contratto, criteri, senso letterale delle espressioni usate, “ratio” del precetto contrattuale, razionale gradualismo

L’interpretazione degli atti negoziali va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la “ratio” del precetto contrattuale, nell’ambito non già di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d’interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell’apprezzamento dell’atto negoziale.

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27655-2015 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

M.L., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLOTTA PERSICO;

– controricorrente –

nonché contro ARAN AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1504/2015 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 15/09/2015 R.G.N. 4023/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI.

RITENUTO

1. Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 1504 del 2015, pronunciando ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, comma 3, nel giudizio instaurato da M.L. nei confronti del MIUR, ha dichiarato che l’art. 59 del CCNL Comparto Scuola va interpretato nel senso che, in ipotesi di pluralità di contratti a termine stipulati dal dipendente ATA è sufficiente che il primo contratto abbia durata annuale essendo irrilevante la durata dei successivi contratti a termine eventualmente conclusi.

2. Il Tribunale ha posto a fondamento della decisione le seguenti argomentazioni.

L’art. 59 CCNL comparto scuola recita: “il personale ATA può accettare nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato fatti salvi i diritti sindacali”.

La stipulazione di un contratto a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno rappresenta quindi la condizione per il sorgere della facoltà accordata al personale ATA di stipulare contratti a termine.

Contrariamente a quanto affermato dal MIUR la norma contrattuale non può essere interpretata nel senso di autorizzare i contratti a termine per gli ATA solo se tutti i contratti siano di durata superiore all’anno non essendo il predetto requisito enunciato dalla norma né essendo rispondente a ragioni organizzative e di continuità didattica.

Se infatti la subordinazione del congedo alla durata annuale del contratto risponde ad evidenti finalità organizzative, la pretesa della durata annuale riferita anche agli altri successivi contratti a termine è del tutto irragionevole e priva di giustificazione razionale.

Ulteriori argomenti a sostegno della suddetta interpretazione emergono dalla lettura dell’art. 59 CCNL, comma 2 il quale prevede che l’accettazione dell’incarico a termine comporta l’applicazione della disciplina prevista dal CCNL stesso e quindi necessariamente anche il diritto a conseguire il completamento dell’orario, diritto che sarebbe irrimediabilmente negato ove si condividesse l’interpretazione esposta dal MIUR.

3. Avverso la suddetta sentenza ricorre il MIUR nei confronti della lavoratrice e dell’ARAN, prospettando due motivi di ricorso.

4. Resiste la lavoratrice con controricorso.

5. L’ARAN è rimasta intimata.

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 59 del CCNL Comparto Scuola 2007/2009, con riferimento agli artt. 1362 e 1363 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Assume il ricorrente che l’interpretazione del Tribunale di Torino disattende sia la lettera della disposizione, che la comune volontà della parti sociali nell’indicazione espressa della durata del rapporto contrattuale.

Tale interpretazione è errata. La chiara indicazione della durata e il riferimento ai contratti evidenzia che il termine debba riferirsi ad ogni contratto.

L’art. 59 del CCNL Comparto Scuola non può essere utilizzato anche per disporre supplenze brevi.

In tal senso, depone la disciplina intervenuta con l’Accordo 8 marzo 2002, il cui art. 5 ha consentito ai dipendenti di accettare, nell’ambito del Comparto scuola, incarichi a tempo determinato. Il vincolo di durata annuale veniva introdotto dal CCNL scuola 2002-2005, che introduceva all’art. 58, disposizione di contenuto analogo a quella di cui all’art. 59 in esame.

Ne’ vi sarebbe contraddizione tra il primo e l’art. 59, comma 2.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Ad avviso del ricorrente l’affermazione del Tribunale “la pretesa della durata annuale riferita anche agli altri successivi contratti a termine è del tutto irragionevole e priva di giustificazione razionale” sarebbe del tutto apodittica in quanto non illustra le ragioni di tale valutazione. Ne’ costituiscono adeguata motivazione le ulteriori considerazioni del Tribunale.

3. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Gli stessi sono fondati.

L’art. 59 (Contratto a tempo determinato per il personale in servizio) del CCNL Scuola prevede:

“1. Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. 2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali”.

L’interpretazione degli atti negoziali va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la “ratio” del precetto contrattuale, nell’ambito non già di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d’interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell’apprezzamento dell’atto negoziale (si v., ex multis, Cass., n. 701 del 2021). Di tali principi non ha fatto corretta applicazione il Tribunale nell’interpretare la disposizione contrattuale, laddove ha disatteso il senso letterale e la ratio della stessa.

Nella specie, il senso letterale della norma contrattuale, come la “ratio”, è chiaro richiedendo che la durata di ciascun contratto sia non inferiore all’anno, e ciò attese le esigenze di tutelare, l’integrità, la continuità e il buon andamento dell’anno scolastico sotto il profilo didattico e amministrativo.

Il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Torino in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021

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