LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27099-2016 proposto da:
MIL-MIL S.r.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato FABIO PIACENTINI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1460/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata l’8.9.2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/2/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
CHE:
la Mil-Mil S.r.L. in liquidazione propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 214/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Prato che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento IVA 2009-2010;
l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. la contribuente ha proposta istanza di sospensione del giudizio per adesione alla definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11;
1.2. nel giudizio non è stata presentata alcuna nuova istanza di trattazione;
1.3. ne deriva che, in conformità al disposto di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, quarto periodo, (a norma del quale “il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse”), va dichiarata l’estinzione del giudizio con spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi con modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 3 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021