LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22868/2016 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
Contro
CO.METAL. sas di P.C. e C. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Leo, presso il cui studio, in Lecce, p.zza L. Ariosto 30, è
elettivamente domiciliata in Roma, p.zza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce, n. 1907/22/15 depositata il 14 settembre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2021 dal Consigliere Maria Elena Mele.
RILEVATO
che:
CO.M ETAL. sas impugnava l’avviso di recupero con cui l’Amministrazione finanziaria aveva negato il riconoscimento del credito d’imposto di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8, per difetto dei presupposti. La Commissione tributaria provinciale di Lecce accoglieva il ricorso. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate interponeva appello avanti alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce che rigettava l’impugnazione.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza deducendo un unico motivo.
Ha resistito con controricorso la società contribuente.
CONSIDERATO
che:
Con memoria in data 4 febbraio 2019 la parte ricorrente ha dichiarato che intendeva aderire alla definizione agevolata delle controversie ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6. In data 22 marzo 2019 ha depositato memoria nella quale deduce di avere presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del citato art. 6, con allegata quietanza di versamento della prima rata dell’importo dovuto. Conseguentemente, il processo è rimasto sospeso fino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 6, comma 10.
Successivamente a tale data, la parte interessata non ha presentato istanza di trattazione, sicché, secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 13 si determina l’estinzione del giudizio. Le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate, secondo quanto dispone dell’art. 6, il comma 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021