LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17436-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ERGO ITALIA SPA, ERGO ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo Studio “FANTOZZI & ASSOCIATI”, rappresentati e difesi dall’avvocato LUCIA MONTECAMOZZO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2384/2016 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 20/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.
PREMESSO che:
1. l’Agenzia delle Entrare ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe, confermativa della sentenza di primo grado di parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dalla spa Ergo Assicurazioni -“in qualità di consolidata”- e dalla spa Ergo Italia -“in qualità di consolidante”- contro l’avviso di accertamento di accertamento emesso da essa Agenzia nei confronti di Ergo Assicurazioni per Ires dell’anno 2007;
2. la spa Darag Italia, già spa Ergo Assicurazioni e la spa Eurovita Holding, incorporante di spa Ergo Italia, resistevano con controricorso;
3. con atto in data 4 giugno 2019, la spa Darag Italia chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2019, documentando di aver presentato istanza di adesione alla definizione agevolata delle lite ai sensi del medesimo art. 6 e di aver effettuato il pagamento della somma dovuta. Chiedeva altresì che “verificato il perfezionamento della definizione, il giudizio venisse dichiarato estinto”;
4. considerato quanto precede, considerato che l’Agenzia delle entrate entro il termine di cui al citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12, non ha notificato alcun diniego alla definizione della lite, visto altresì il medesimo art. 6, comma 13, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 1 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021