LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1612-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.L., F.M., F.C., P.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AVERSA 39, presso lo studio dell’avvocato ANDREA IACOBUCCI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPINA NEGRO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 390/2015 della COMM. TRIB. REG. MOLISE, depositata il 11/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.
PREMESSO che:
1. l’Agenzia delle entrate ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Molise accoglieva parzialmente l’appello proposto da C.L., F.M., P.A. e F.C. contro la decisione di primo grado di rigetto dell’originario ricorso avverso l’avviso di accertamento per imposta di registro su sentenza del Tribunale di Isernia dichiarativa della appartenenza di un determinato immobile a F.C., dante causa di essi contribuenti, per maturata usucapione;
2. i contribuenti resistevano con controricorso;
3. con atto del 13 aprile 2021, i contribuenti, documentando che C.L. aveva, il 28 maggio 2019, presentato istanza di adesione alla definizione agevolata delle lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2019, ed aveva effettuato il pagamento della somma dovuta, chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
4. con atto del 22 aprile 2021, l’Agenzia delle entrate, dando conto dell’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione, chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio;
5. considerato quanto precede, visto il de ridetto D.L., comma 14 dell’art. 6 (“La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8”), deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le h3 anticipate.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 1 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021