LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di NOCERA Maria Giuli – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –
Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –
Dott. MELE M. Ele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23907-2014 proposto da:
EQUITALIA CENTRO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO LASTRUCCI;
– ricorrente –
contro
A.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO, 2, presso lo studio dell’avvocato SIMONA CARLONI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANCARLO LO MANTO;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 279/2014 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA, depositata il 13/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;
Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 279/1/2014, depositata il 13.2.2014.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.
RILEVATO E CONSIDERATO che:
– La controversia in esame è stata trattata all’udienza camerale del 29.9.2020, all’esito della quale – premesso che il ricorrente concessionario per la riscossione aveva depositato memoria contenente istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per avere parte contribuente aderito (a suo dire) alla definizione agevolata della controversia – ritenuta la opportunità che le altre parti in causa prendessero posizione, è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo con assegnazione di termine per il deposito di memoria scritta.
– In ottemperanza alla ordinanza menzionata, il controricorrente A.I. depositava memoria con la quale chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere a seguito dell’avvenuta definizione stragiudiziale del contenzioso.
– Alla stregua di quanto precede, va dichiarata cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021