LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso R.G.N. 10533/2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – (C.F. *****) in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
ALPENHAUS s.p.a., Roma via Gramsci 14 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avv. Sebastiano Maurizio Messina del foro di Verona e dall’avv. Giuseppe Marini presso il cui studio in Roma via di Villa Sacchetti 9, è
elettivamente domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 42/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLZANO, depositata il 21.10.2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16.06.2021 dal Consigliere Relatore RITA RUSSO.
RILEVATO
che:
La società Alpenhuas ha opposto avvisi di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dell’anno 2008 avendo l’ente impositore provveduto alla revoca delle agevolazioni di cui alla L. n. 168 del 1982, art. 5. Il ricorso è stato accolto in primo grado. Ha proposto appello l’Agenzia che la CTR ha respinto. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate e la società contribuente si è costituita con controricorso.
Successivamente la contribuente ha depositato istanza di sospensione del processo deducendo di volersi avvalere della possibilità di definizione agevolata data dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6. In data 22 dicembre 2020 la società ha chiesto la fissazione dell’udienza di trattazione per la pronuncia di estinzione della lite. L’Avvocatura dello Stato ha quindi depositato istanza per la dichiarazione di estinzione, confermando l’avvenuta integrale definizione della lite.
Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio estinto si compensano D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 3.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese, Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021